Nella giornata di ieri, 18 ottobre 2022, la Fondazione OIC ha pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica la bozza del documento interpretativo n. 11, che analizza, sotto il profilo tecnico-contabile, le disposizioni introdotte dall’art. 45 commi 3-octies-3-decies del DL n. 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”, conv. L. n. 122/2022).
In estrema sintesi, la norma consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC, nonché alle imprese di cui all’art. 91 comma 2 del DLgs. n. 209/2005 (c.d. “codice delle assicurazioni private”), di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
La deroga si applica con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 73/2022) e potrà essere prorogata, con decreto del MEF, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.
L’intervento dell’OIC è diretta conseguenza dell’art. 45 comma 3-novies del DL n. 73/2022, il quale, per le imprese diverse da quelle di assicurazione, ha espressamente demandato all’OIC l’emanazione delle modalità attuative contabili delle disposizioni in esame (in riferimento alle imprese di assicurazione, invece, le modalità attuative e applicative sono state stabilite dal regolamento IVASS 30 agosto 2022 n. 52).
Tanto premesso, la bozza del documento interpretativo n. 11 conferma sostanzialmente le posizioni assunte in sede di redazione del documento interpretativo OIC n. 4, con cui lo standard setter aveva fornito chiarimenti in relazione all’analogo regime derogatorio previsto dal DL n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2018) per gli esercizi 2018-2020.
In particolare, viene confermato che:
– rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato patrimoniale, valutati ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c. al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato;
– il documento interpretativo non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dal documento OIC 32, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. Rimangono, inoltre, inalterati i criteri di valutazione previsti dal documento OIC 32 per i titoli oggetto di copertura del fair value e i titoli ibridi quotati;
– la deroga si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2021 e ai titoli acquistati durante l’esercizio 2022;
– la deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in Nota integrativa;
– non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole, situazione che si verifica in caso di vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio;
– ai titoli oggetto di deroga continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato ai sensi del documento OIC 20 e conversione dei titoli in valuta estera ai sensi del documento OIC 26.
La bozza del documento interpretativo n. 11 tiene, poi, conto della disposizione contenuta nell’art. 45 comma 3-decies del DL n. 73/2022, che prevede l’obbligo di destinare gli utili derivanti dall’applicazione della deroga a una riserva indisponibile con riferimento alle imprese di cui al precedente comma 3-novies e, quindi, sia per le imprese assicurative (che erano le sole destinatarie dell’obbligo nei precedenti provvedimenti derogatori), sia per le imprese che non operano nel settore assicurativo.
In particolare, il documento precisa che la società che esercita la facoltà di deroga destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021 (o il costo di acquisizione, per i titoli acquistati nel corso dell’esercizio 2022) e i valori di mercato rilevati al 31 dicembre 2022, al netto del relativo onere fiscale.
Qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare così determinato, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
A conclusione si evidenzia che, per partecipare alla consultazione pubblica, i commenti possono essere inviati entro il 2 novembre 2022.
Fonte: Eutekne INFO
Silvia LATORRACA