Tra le modifiche apportate al DL 146/2021 dal Ddl. di conversione, si segnala l’adeguamento della normativa nazionale (art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72) in merito al regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Ue 29 giugno 2017, causa C-288/16, mettendo fine (o almeno si spera) ad una serie di contestazioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di tale pronuncia.

Nello specifico, l’art. 9 comma 1, n. 2) del DPR n. 633/1972 qualifica come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili IVA, “i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69”.

Il tenore letterale della norma sembra collegare la non imponibilità IVA al solo fatto che il servizio di trasporto sia relativo a beni oggetto di trasporto internazionale. L’Amministrazione finanziaria, in alcuni interventi di prassi, aveva affermato che il beneficio della non imponibilità in parola si rende applicabile anche nel caso in cui i trasporti vengano effettuati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto venga sub-commesso dai vettori principali (ad es. circ. n. 26/411138 del 1979, R.M. n. 412019 del 1977, R.M. n. 411861 del 1978).

Di conseguenza, il beneficio della non imponibilità, nel settore dei trasporti, è stato generalmente ritenuto applicabile anche ai rapporti di sub-vezione nell’ambito di trasporti internazionali.

L’interpretazione dell’Agenzia era stata però messa in crisi dalla sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa C-288/16, con la quale i giudici unionali si sono espressi sulla corretta interpretazione dell’art. 146, par. 1, lett. e) della direttiva 2006/112/Ce, che prevede che gli Stati membri esentino “le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, (…), qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni (…)“. In tale pronuncia era stato affermato che, affinché un servizio possa considerarsi “direttamente connesso” ad un’esportazione/importazione e, quindi, beneficiare della non imponibilità IVA, occorre, tra l’altro, che esso sia fornito direttamente all’esportatore, importatore o destinatario dei beni.

A seguito di detta pronuncia Ue, alcuni uffici territoriali dell’Amministrazione finanziaria hanno incominciato a contestare ad operatori del settore la non corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA (e, dunque, l’omessa fatturazione con IVA dei servizi se non resi direttamente all’esportatore, importatore o destinatario dei beni) che però si basa, come sopra anticipato, su espresse indicazioni ufficiali sul punto, precedenti alla sentenza della Corte di Giustizia, ma mai in seguito smentite.

Con il decreto fiscale interviene, finalmente, il legislatore allineando, dal 2022, la norma nazionale all’interpretazione della Corte di Giustizia e, quindi, limitando ad alcuni casi l’applicazione della non imponibilità IVA nei trasporti internazionali di beni.

Con il decreto viene così modificato l’art. 9 aggiungendo, dopo il secondo comma, la precisazione per cui le “prestazioni di cui al primo comma, n. 2) [che possono godere della non imponibilità IVA, ndr] non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma”.

A ben vedere, la nuova disposizione prevede, inoltre (e coerentemente), anche che le prestazioni di trasporto non imponibili non comprendono i servizi resi a soggetti diversi:
– dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile, e
– dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

La novità avrà effetto dal 1° gennaio 2022. Viene infine prevista una “clausola di salvaguardia” secondo cui “sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16”.

Fonte: Eutekne INFO


Fabio Tullio COALOA e Laura MACRELLI

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