Entro la giornata di oggi devono essere presentati gli elenchi riepilogativi INTRASTAT riferiti al mese di agosto 2022.
Con la conversione in legge del DL 73/2022 (decreto “semplificazioni”), avvenuta con la L. 122/2022, è stata ripristinata l’ordinaria scadenza prevista per l’adempimento in esame (prima dall’art. 3 del DM 22 febbraio 2010, attualmente dall’art. 50 comma 6-bis del DL 331/93).
I termini di presentazione degli elenchi INTRASTAT erano stati modificati dall’art. 3 comma 2 del DL 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022, fissandoli entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento. Successivamente, come detto, con la L. 122/2022, sono stati ripristinati i termini previgenti, applicabili anche all’invio degli elenchi relativi ad agosto.
In quest’ultimo caso, l’invio può avvenire entro il 26 settembre 2022, essendo ieri (il giorno 25) una domenica, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011.
Si rammenta che, a decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 2022, sono stati approvati nuovi modelli (determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2020).
Come analizzato nella procedura pratica n. 51 del 22 settembre 2022, le principali modifiche introdotte sono le seguenti:
– nei modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis, in caso di spedizioni e arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro, non è più obbligatorio indicare ln modo dettagliato la classificazione doganale dei beni, potendosi usare il codice unico “99500000”;
– nel modello INTRA-1 bis è stata aggiunta la rilevazione del Paese di origine delle merci, ai soli fini statistici;
– è stata introdotta la sezione “5” del modello INTRA-1 (modello INTRA-1 sexies) per indicare le informazioni relative alle cessioni intracomunitarie effettuate in regime di “call-off stock”.
Sono rimaste immutate, invece, le soglie per la presentazione degli elenchi.
Essa avviene con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.
Sono tenuti alla presentazione con periodicità mensile i soggetti che non soddisfano tale condizione.
Inoltre, la periodicità di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti (modelli INTRA 2-bis e INTRA-2 quater) è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:
– se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
– se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.
Le soglie operano in maniera indipendente, per cui la verifica in ordine al loro superamento andrà effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
L’omesso invio degli elenchi è punito con una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del DLgs. 471/97. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la medesima sanzione dovrebbe essere irrogata per l’invio tardivo (così sembra esprimersi la risoluzione n. 20/2005).
È, comunque, ammessa la regolarizzazione dell’omessa o tardiva presentazione degli elenchi mediante l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. A tal fine, occorre presentare il modello in precedenza omesso e versare le sanzioni in forma ridotta, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è commessa o agli anni successivi.
Il termine iniziale per computare la riduzione da ravvedimento operoso coincide con il termine entro cui si è tenuti a inviare l’elenco INTRASTAT.
Nel caso degli elenchi di agosto il riferimento è, dunque, oggi 26 settembre, mentre per il mese di maggio 2022 il termine era il 30 giugno 2022 e per il mese di giugno 2022 il 22 agosto 2022, a fronte delle scadenze temporaneamente introdotte dal DL 73/2022.
Possibile trasmettere le LIPE sino al 30 settembre
Il richiamato art. 3 del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022) ha apportato altre “modifiche al calendario fiscale”.
In particolare, per quanto concerne gli adempimenti IVA, rimane confermato il differimento a regime del termine di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre. L’invio può avvenire, infatti, entro il 30 settembre di ciascun anno, in luogo del più stringente termine del 16 settembre (si veda “LIPE differite al 30 settembre coordinate con i registri precompilati” del 31 agosto).
La comunicazione delle liquidazioni periodiche non ha subìto ulteriori modifiche né nei termini né nelle modalità di compilazione.
Per un riepilogo delle caratteristiche dell’adempimento e delle modalità di compilazione del modello, si rinvia allo Speciale di Eutekne.info n. 41 “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”.
Fonte: Eutekne INFO
Emanuele GRECO