In caso di utilizzo sia come propria abitazione che per l’esercizio dell’attività professionale, il superbonus è ridotto del 50%

Non è raro imbattersi in edifici dove una o più unità immobiliari abitative coincidono con la sede legale della società del socio proprietario dell’abitazione, ovvero dove il proprietario/detentore ha fissato il domicilio fiscale della propria attività professionale o commerciale.

In queste situazioni ci si potrebbe chiedere se tali fattispecie configurino l’uso promiscuo dell’unità immobiliare di cui al comma 5 dell’art. 16-bis del TUIR, che depotenzierebbe la detrazione del 110% per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 9 dicembre 2020 n. 570 e 28 gennaio 2021 n. 65 (ma anche in occasione delle risposte rese a Telefisco il 23 giugno 2021), ha precisato che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, il superbonus del 110% è ridotto al 50%, quindi la detrazione è calcolata sul 50% delle spese effettivamente sostenute.

Indubbiamente l’uso promiscuo si realizza quando il soggetto passivo d’imposta deduce i costi ai sensi dell’art. 54 comma 3 del TUIR, secondo cui “per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero […]”.

La Direzione regionale della Lombardia, nella risposta non pubblicata n. 904-2824/2020, si è occupata del caso riguardante il proprietario di una “villetta a schiera con allacci ed accessi completamente indipendenti” destinata alla propria abitazione e residenza, che è un lavoratore autonomo con partita IVA in regime forfetario dal 2019 “con luogo di esercizio presso la propria abitazione”.
L’attività esercitata consiste nella consulenza industriale che si svolge completamente presso le sedi delle imprese clienti e il rapporto di consulenza si esercita anche attraverso contatti telefonici e/o di posta elettronica. Presso la propria abitazione l’istante ha la sola disponibilità di una postazione pc e stampante e nessuna parte dell’abitazione è adibita, per esempio, al ricevimento dei clienti o ad attività similari da studio tecnico.


La detrazione si calcola sul 50% delle spese sostenute

Secondo la citata Direzione regionale anche nel caso prospettato è configurabile l’uso promiscuo in considerazione del fatto “che, come risulta da interrogazioni in Anagrafe Tributaria, il luogo di esercizio/domicilio dell’attività svolta dall’istante coincide con quello di residenza, nonché che l’istante – prima dell’adesione al regime forfetario nel 2019 – ha dedotto nel quadro RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni) «Spese relative agli immobili»”.

L’Agenzia osserva “che lo stesso, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, possa essere legittimato ad accedere al Superbonus in caso di esecuzione di interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 119, commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020, da realizzare sull’immobile ad uso promiscuo facente parte di un edificio plurifamiliare, limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute e rimaste a suo carico”.

È evidente quanto la verifica preliminare dei presupposti soggettivi per l’accesso al superbonus (ma lo stesso ragionamento vale anche per i bonus c.d. “minori”) risulti fondamentale per non trovarsi in situazioni di impossibilità a rilasciare il visto di conformità o, peggio ancora, vedersi contestare la detrazione d’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Eutekne info

Giovanni RAO

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