Per una persona fisica, frapporre una società (c.d. “holding”), tra sé e la partecipazione che detiene in una società operativa, può costituire senza dubbio uno strumento di interessante pianificazione fiscale.

Se la società operativa produce flussi di dividendi, incassarli come persona fisica implica una tassazione sostitutiva dell’IRPEF nella misura del 26% sul 100% del dividendo erogato; se però a incassarli è la società holding della persona fisica, la tassazione IRES per quest’ultima scende al 24% del 5% del dividendo erogato, ossia all’1,2%.

Se poi si procede alla cessione della partecipazione nella società operativa, il realizzo come persona fisica implica una tassazione sostitutiva dell’IRPEF nella misura del 26% del 100% della plusvalenza; se però a realizzarla è la società holding della persona fisica, la tassazione IRES per quest’ultima, in presenza dei requisiti pex di cui all’art. 87 del TUIR, scende al 24% del 5% della plusvalenza realizzata, ossia all’1,2%.

La legittimità di questa condotta di pianificazione fiscale (e, quindi, la liceità del risparmio fiscale che ne scaturisce) non appare suscettibile di poter essere messa in discussione con contestazioni di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000, perché la stessa prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di riconoscere che non integra gli estremi della condotta di elusione/abuso del diritto neppure quella di una persona fisica che conferisce una partecipazione in regime agevolato ex art. 177 del TUIR nell’ottica della successiva cessione “in pex” della partecipazione medesima da parte della società conferitaria (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 199/2021).

Tuttavia, è oltremodo opportuno avere chiaro che tanta condivisibile e apprezzabile accondiscendenza è basata sul fatto che le disponibilità finanziarie generate dai dividendi e/o dalle plusvalenze, tassate all’1,2% in capo alla “holding”, per poter entrare nella disponibilità della persona fisica devono essere ad essa distribuite scontando la tassazione sostitutiva IRPEF del 26%.

Nella sciagurata ipotesi in cui, a causa di una inadeguata conoscenza del contesto normativo e giurisprudenziale, le disponibilità finanziarie generate dai dividendi e/o dalle plusvalenze venissero mantenute in capo alla “holding” (senza quindi distribuzioni tassate al 26%), ma utilizzate per effettuare spese e investimenti di cui è dimostrabile l’interesse diretto del socio persona fisica della “holding” (quali, ad esempio, l’acquisto e la ristrutturazione di beni immobili e/o mobili destinati all’utilizzo della persona fisica o il sostenimento di ingenti spese per viaggi non giustificabili in relazione all’attività della società), il rischio concreto è di passare non già dal lecito all’indebito, quanto direttamente dal lecito all’illecito (ossia a una condotta di evasione fiscale, rilevante anche sul piano penale), perché potrebbe venire contestata l’interposizione “fiscalmente fittizia” della holding, con conseguente re-imputazione ex art. 37 comma 3 del DPR 600/73 in capo alla persona fisica dei redditi originariamente tassati in capo alla società.

È del resto ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui, ai fini della re-imputazione dei redditi del soggetto interposto al soggetto interponente ex art. 37 comma 3 del DPR 600/73, è del tutto irrilevante la natura giuridicamente simulata o reale dell’interposizione e conta esclusivamente la prova (anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti) della dissociazione tra il soggetto che è solo in apparenza titolare dei redditi e del soggetto che ne ha l’effettiva disponibilità (Cass. n. 11055/2021; Cass. n. 27625/2018; Cass. n. 17128/2018. Cass. n. 12788/2011; Cass. n. 8487/2009). Un orientamento giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha trovato ulteriori conforti e sviluppi sul versante della rilevanza penale della fattispecie (Cass. n. 5147/2022).

Lato contribuenti, dunque, è fondamentale avere chiaro che una “holding” pensata per fare una “gestione di comodo” per i soci delle risorse finanziarie derivanti da dividendi e plusvalenze nelle società operative non è esattamente una idea brillante.
Al tempo stesso, lato verificatori, è opportuno sia chiaro che il reimpiego finanziario di dividendi e plusvalenze da parte della “holding” non costituisce “gestione di comodo” per i soci, se gli investimenti e i relativi proventi rimangono nella disponibilità della società e transitano in quella dei soci solo nella misura in cui le somme vengono loro distribuite come dividendi erogati dalla società.

FONTE: Eutekne Info

Enrico ZANETTI

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