Chiarito che la maggiorazione mensile dello 0,4% si applica solo fino al 30 giugno

I soggetti che possono beneficiare della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 e che devono ancora effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2018 possono provvedervi applicando la prevista maggiorazione mensile dello 0,4% solo fino al 30 giugno. È questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della circolare n. 20 del 9 settembre scorso.

Con l’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del DL 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto “Crescita”), convertito nella L. 28 giugno 2019 n. 58, è stata infatti disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, a favore dei soggetti che:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

In base alla disciplina a regime in vigore (artt. 6 e 7 del DPR 542/99, come modificati dal DL 193/2016), i soggetti passivi IVA possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2018 (derivante dal modello IVA 2019), se non effettuato entro il termine ordinario del 18 marzo 2019 (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), entro:
– il 1° luglio 2019 (in quanto il 30 giugno cadeva di domenica), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo;
– oppure il 31 luglio 2019, applicando l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo e fino al 1° luglio.

Come indicato, il decreto “Crescita” prevede espressamente che la proroga al 30 settembre 2019 si applichi anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, i soggetti che non hanno versato il saldo IVA 2018 entro il 18 marzo 2019 e che rientrano nell’ambito applicativo della proroga possono beneficiare del differimento al 30 settembre 2019 anche per il versamento del saldo IVA.

Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 9 settembre 2019, nell’ambito degli ulteriori chiarimenti relativi all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, ha chiarito che l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 deve avvenire solo fino al 30 giugno 2019, e non fino al 30 settembre 2019. Richiamando la precedente risoluzione n. 69 del 21 giugno 2012 relativa ad una pregressa proroga dei versamenti a favore dei contribuenti con studi di settore, è stato quindi ribadito che, in relazione al versamento differito del saldo IVA, la proroga ha l’effetto di “interrompere” il decorso della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quest’anno del 18 marzo).

Per i soggetti che versano il saldo IVA 2018 entro il prossimo 30 settembre, l’importo dovuto dovrà quindi essere maggiorato dell’1,6% (0,4% per i periodi 19 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno).

Ulteriore maggiorazione dello 0,4% versando entro il 30 ottobre

Anche se non precisato nella circolare n. 20/2019, deve ritenersi che, in base a quanto chiarito nella precedente risoluzione n. 71/2019, anche il saldo IVA 2018 possa essere versato entro il 30 ottobre 2019, applicando l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001); in tal caso, sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, determinando quindi una maggiorazione complessiva pari al 2,0064%.

Inoltre, deve ritenersi che il saldo IVA 2018 possa anche essere rateizzato ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97.
In caso di rateizzazione a partire dal 30 settembre 2019, il saldo IVA 2018, comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6%, dovrà essere suddiviso in tre rate uguali, scadenti:
– il 30 settembre;
– il 16 ottobre, con applicazione degli interessi da rateizzazione dello 0,18%;
– il 18 novembre (poiché il giorno 16 cade di sabato), con applicazione degli interessi da rateizzazione dello 0,51%.

Se ci si avvale dell’ulteriore differimento al 30 ottobre 2019, il saldo IVA, comprensivo della suddetta maggiorazione complessiva del 2,0064%, dovrà essere suddiviso in due rate uguali, scadenti:
– il 30 ottobre;
– il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione dello 0,18%.

Fonte: Eutekne info

Massimo NEGRO

CONDIVIDI