La legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), tra gli altri settori impositivi, definisce i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione dell’IVA.
L’intervento proposto dal legislatore non è indifferente, poiché mirato a tutti i “pilastri” dell’imposta.
Il primo ambito individuato attiene alla ridefinizione dei presupposti del tributo al fine di “renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea” (art. 7 lett. a) della L. 111/2023).
L’obiettivo è, dunque, quello di eliminare gli elementi di disallineamento presenti nella normativa nazionale (essenzialmente il DPR 633/72 e il DL 331/93) rispetto alle definizioni recate dalla direttiva 2006/112/Ce (cui la normativa nazionale è tenuta a conformarsi) e ai principi emersi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al disegno di legge, le discrasie in essere tra le disposizioni nazionali e quelle comunitarie di riferimento “hanno generato incertezze applicative per il cui superamento si rende necessario un intervento sistematico di carattere normativo”.
Tra i possibili disallineamenti, la Relazione illustrativa ha segnalato, ad esempio, il presupposto soggettivo dell’imposta, evidenziando che la nozione di cessione di beni ex art. 2 del DPR 633/72 è mutuata su canoni civilistici e non valorizza adeguatamente il “concetto economico sostanziale” delle operazioni effettuate.
Oltre ai presupposti del tributo, il legislatore si prefigge di rivedere l’istituto della detrazione (art. 7 lett. d) della L. 111/2023).
L’intento principale è quello di rendere il diritto alla detrazione “maggiormente aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta”.
Nell’ottica di salvaguardare il principio di proporzionalità dell’imposta, ci si propone di introdurre la facoltà di applicare il pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per le operazioni che danno diritto a detrazione, sia per quelle che non danno luogo a tale diritto.
Si intende, inoltre, prevedere che, con riferimento ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta. Attualmente, l’art. 1 del DPR 100/98 non consente di esercitare il predetto diritto nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma solo successivamente alla ricezione del documento di acquisto.
Un ulteriore intervento, in tema di detrazione, riguarda l’armonizzazione dei criteri di detraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto o sugli interventi relativi ai fabbricati, conformandosi ai canoni della normativa comunitaria.
Tra le misure in materia di IVA, si evidenzia anche la revisione della disciplina delle operazioni esenti (art. 7 lett. b) della L. 111/2023).
In particolare, dovrebbero essere ridefinite le operazioni per le quali i soggetti passivi possono optare per il regime di imponibilità (derogando al naturale regime di esenzione). Sarà coinvolto anche il settore immobiliare che, come ha messo in luce la Relazione illustrativa al Ddl. delega, “risulta attualmente caratterizzato da una normativa complessa che distingue il regime fiscale applicabile in ragione della natura strumentale o abitativa degli immobili e della tipologia degli operatori”.
A seguire, si prevede una razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote, anche in questo caso in conformità con la normativa comunitaria (art. 7 lett. c) della L. 111/2023).
L’obiettivo è quello di una “tendenziale omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni e servizi similari, anche individuato mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica”, tenendo conto della rilevanza sociale delle cessioni o prestazioni individuate.
A questo si affianca, come misura di dettaglio, la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle importazioni di opere d’arte, così come per le cessioni domestiche (art. 7 lett. e) della L. 111/2023).
Dovrà anche essere razionalizzato l’istituto del Gruppo IVA, in specie con la revisione di alcuni vincoli introdotti dalla normativa nazionale per la costituzione del Gruppo (art. 7 lett. f) della L. 111/2023), così come oggetto di modifiche dovrà essere la disciplina IVA per gli enti del Terzo settore (art. 7 lett. g) della L. 111/2023), oltre a un’organica disciplina della materia delle accise e del diritto doganale.
Da ultimo, ci si attende, anche in ambito IVA, una revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei soggetti passivi, riducendo gli oneri documentali (pienamente compatibile con lo sviluppo del sistema di precompilazione dei registri e della dichiarazione), peraltro rafforzando il divieto, per l’Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti che sono già in suo possesso (art. 2 comma 1 lett. e) della L. 111/2023).
Fonte: Eutekne INFO
Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA