È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto ministeriale 22 agosto 2022 n. 149 con cui vengono individuate le nuove modalità di comunicazione dei lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. “smart working”), dando così tempestiva attuazione a quanto previsto dall’art. 41-bis del DL 73/2022 (DL “Semplificazioni fiscali”), nonché delle previsioni contenute all’interno dell’art. 15 comma 2 del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021. Tali disposizioni, contenute nel decreto in commento, si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.
Lo smart working – si ricorda – si è diffuso principalmente durante il periodo di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, quale strumento di prevenzione della diffusione del virus. Il legislatore era difatti venuto incontro ai datori di lavoro semplificando notevolmente il ricorso al lavoro agile, laddove possibile, prevedendone l’applicazione senza la sottoscrizione di accordi individuali e la trasmissione dei soli nominativi dei lavoratori in smart working e della data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (art. 90 del DL 34/2020).
Tale procedura semplificata, più volte prorogata durante la fase di emergenza sanitaria, finirà il 31 agosto 2022. Dal 1° settembre pertanto torna il normale regime normativo previsto dalla L. 81/2017, tenendo tuttavia presente che, sulla materia, è intervenuto di recente l’art. 41-bis del DL 73/2022 (introdotto in sede di conversione del decreto) che – modificando l’art. 23 comma 1 della L. 81/2017 – ha introdotto nuove semplificazioni strutturali nell’utilizzo dello smart working.
In pratica, a partire dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Quest’ultimo è stato diffuso proprio nella giornata di ieri; in particolare, con il decreto 22 agosto 2022 n. 149 viene adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile e vengono fornite le istruzioni circa le modalità telematiche di trasmissione dello stesso. Tale modello è composto da 5 sezioni: “Datore di lavoro”; “Lavoratore”; “Rapporto di lavoro”; “Accordo di Lavoro agile”, dove devono essere inseriti sia la data di sottoscrizione sia il periodo di validità dell’accordo; “Dati d’invio”.
Il modulo viene messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on line (https://servizi.lavoro.gov.it), accessibile tramite autenticazione SPID e CIE. Il portale consente di comunicare:
– l’avvio del periodo di lavoro agile;
– modifiche e aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati (ad esempio la tipologia di rapporto di lavoro, la PAT INAIL o la voce di tariffa, la data di cessazione, ecc.);
– l’annullamento di una sottoscrizione, per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato;
– il recesso, per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile.
Il decreto in commento specifica inoltre che restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
L’art. 41-bis del DL 73/2022 prevede solamente una procedura semplificata dell’obbligo di comunicazione, non eliminando l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo individuale tra datore e lavoratore ex art. 18 comma 1 della L. 81/2017. Ciò trova conferma indirettamente anche dal decreto 22 agosto 2022 n. 149, il quale sottolinea che – ai sensi di quanto previsto all’art. 19 comma 1 della L. 81/2017 – il datore di lavoro debba conservare l’accordo individuale per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.
Infine, sempre l’art. 41-bis del DL 73/2022 specifica che in caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 19 comma 3 del DLgs. 276/2003.
Fonte: Eutekne INFO
Daniele SILVESTRO