Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, 28 marzo 2023, il c.d. decreto “bollette”, contenente misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e interventi in favore del settore sanitario.
Secondo la bozza circolata, con riferimento alle agevolazioni in materia di energia e gas, gli artt. 1 e 3 intervengono:
– rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il secondo trimestre 2023, riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute;
– introducendo un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso di elevati prezzi del gas.
Per quest’ultima misura, si prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ne determini le disposizioni attuative.
L’art. 4 prevede il riconoscimento anche per il secondo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese (energivore e non, gasivore e non) per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Tali crediti, come i precedenti, potrebbero essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2023 o ceduti ad altri soggetti.
L’art. 5, inoltre, introduce alcune modifiche in merito alla determinazione del reddito complessivo ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo dovuto per il 2023, di cui all’art. 1 commi 115-119 della L. 197/2022.
Il decreto proroga anche al secondo trimestre 2023 la previsione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali.
L’agevolazione concerne le forniture contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
È confermato, anche per il secondo trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote relative agli altri oneri generali di sistema nel settore del gas.
Da segnalare, fra le disposizioni in materia di salute, l’art. 7, che introduce una disposizione dedicata alle modalità di recupero dell’IVA da parte dei soggetti interessati dal c.d. “payback” sui dispositivi medici. In caso di superamento dei tetti di spesa sanitaria nazionale e regionale (il cui ammontare è calcolato al lordo dell’IVA), le aziende produttrici di tali dispositivi sono tenute a versare a Regioni e province autonome un importo per ripianare lo sforamento. La norma afferma che le disposizioni dell’art. 26 commi 2 e 5 del DPR 633/72 vanno interpretate nel senso che dette aziende potranno portare in detrazione l’IVA, procedendo allo scorporo della stessa (ex art. 27 del DPR 633/72) dall’ammontare dei versamenti effettuati.
Significative novità interessano, infine, le varie definizioni agevolate previste con la L. 197/2022.
Per quanto riguarda il ravvedimento speciale (si veda “Slitta di sei mesi il termine per il ravvedimento speciale” di oggi), l’art. 17 posticipa dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 sia il termine di pagamento delle somme/prima rata sia il termine per rimuovere la violazione. Viene fornita un’interpretazione autentica in base alla quale nel ravvedimento speciale non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica (come gli omessi versamenti) mentre vi rientrano tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario.
Con riferimento alla definizione delle violazioni formali sempre l’art. 17 posticipa dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di pagamento dei 200 euro per periodo di imposta, o della prima rata (la violazione continua a dover essere rimossa entro il 31 marzo 2024).
Il termine per la domanda di definizione delle liti pendenti e per il pagamento delle somme viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 (si veda “Tempo fino al 30 settembre per la definizione delle liti” di oggi).
Anche i termini per perfezionare la conciliazione agevolata nonché la rinuncia in Cassazione vengono posticipati dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.
Non viene modificato il termine per presentare domanda di rottamazione dei ruoli, che rimane al 30 aprile 2023.
Non sembra venga introdotta una definizione ad hoc per gli atti di contestazione di sole sanzioni.
Cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari
Secondo il comunicato stampa diffuso dal Governo ieri si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità
Fonte: Eutekne INFO
Alice BOANO