Il DL “Proroghe Fisco”, approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, dispone la proroga dei termini relativi alle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice disciplinate dall’art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022, portando gli stessi al 30 novembre 2023.
La disciplina prevede, in estrema sintesi, un regime fiscale agevolato a condizione che dette operazioni siano realizzate, con i relativi atti, entro i termini previsti.

Lato imposizione sui redditi, in particolare, il beneficio fiscale in capo alla società coinvolge:
– la tassazione, e la modalità di calcolo, delle plusvalenze realizzate sui beni agevolabili. Sulle stesse è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8% (elevata al 10,5% se la società è di comodo per almeno due periodi di imposta sugli ultimi tre), la cui base imponibile è costituita dal differenziale tra il valore normale (o valore catastale per gli immobili) e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni;
– la tassazione delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione, assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.

La proroga interessa, innanzitutto, i termini di perfezionamento delle operazioni agevolate che risultavano fissati, prima del DL correttivo, al 30 settembre prossimo: al citato art. 1 comma 100 della L. 197/2022 le parole “30 settembre 2023” sarebbero, infatti, sostituite con le parole “30 novembre 2023”.

La proroga interessa anche i termini di versamento delle imposte sostitutive: la bozza di DL dispone, infatti, la sostituzione dell’art. 1 comma 105 primo periodo della L. 197/2022, stabilendo ora che “le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023” (sempre con i criteri di cui al DLgs. 241/97), in luogo dei precedenti termini che disponevano il versamento del 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023.
Alla luce della proroga in commento, quindi, le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve (art. 1 comma 101 della L. 197/2022) dovranno essere versate entro il 30 novembre prossimo.

I nuovi termini di versamento interessano, in base alla bozza di testo, tutte le operazioni agevolate, coinvolgendo anche quelle (eventualmente) già realizzate entro il previgente termine del 30 settembre: in sostanza, detti nuovi termini di versamento valgono per le imposte sostitutive relative a tutte le operazioni realizzate ai sensi della disciplina agevolativa, senza che assuma rilevanza il momento di effettuazione delle stesse (prima o dopo la proroga).
Detto in altre parole, non vi sono le “vecchie” operazioni, con termini di scadenza al 30 settembre anche per i versamenti, e le “nuove” operazioni, effettuate dal 1° ottobre al 30 novembre, con versamenti al 30 novembre medesimo, ma un’unica serie di operazioni, per le quali le imposte sostitutive possono essere versate nel maggior termine. Risulterebbe, quindi, inutile una corsa al versamento delle imposte sostitutive entro lunedì 2 ottobre (il 30 settembre è sabato), anche in virtù delle difficoltà che in alcuni casi continuano a celarsi per il corretto calcolo delle stesse.

Va però ribadito che il differimento dei termini ha ad oggetto solo le imposte sostitutive. Esso non riguarda, invece, il versamento delle altre imposte indirette (IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale) che dovrà avvenire secondo le modalità (e i termini) ordinariamente previsti.
Per l’IVA, ad esempio, si tratta, per le operazioni effettuate nel mese di settembre, del 16 ottobre (per i soggetti mensili) e del 16 novembre (per i soggetti trimestrali). L’imposta dovrebbe, però, essere dovuta in casi marginali, posto che la maggior parte delle operazioni avviene in regime di esenzione.
Per le imposte d’atto, la norma di cui all’art. 1 comma 104 della L. 197/2022 è intervenuta sul relativo quantum – prevedendo la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro e l’applicazione in misura fissa per quelle ipotecarie e catastali – ma non sui termini di versamento, non interessati, quindi, dalla proroga in commento.

Dovrebbe, altresì, rimanere fermo il termine del 16 ottobre 2023 per il versamento della ritenuta del 26% sui dividendi, per gli atti di assegnazione effettuati nel terzo trimestre del 2023 (da luglio a settembre) che hanno generato utili in natura per i soci assegnatari; diversamente, ove sia stata perfezionata la trasformazione in società semplice (o lo sia da qui al 30 novembre), i termini di versamento della ritenuta sulle riserve pregresse delle spa o srl trasformate sono stati fissati in via interpretativa al 16 aprile 2024 dalle risposte rese dall’Agenzia delle Entrate nel corso della videoconferenza del 20 settembre 2023.

Fonte: Eutekne INFO

Sara BERNARDI e Gianluca ODETTO

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