Con l’entrata in vigore del DL fiscale il vecchio regime è “cancellato” da subito

Entra in vigore da oggi, giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 di ieri, il DL 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d. DL “fiscale”), portando con sé l’abrogazione del “vecchio” regime di Patent box e l’introduzione della nuova opzione per la “super deduzione” del 90% dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali, restando di fatto irrisolte le problematiche legate al regime transitorio.

Fermo restando che le disposizioni attuative saranno poi definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (non più quindi, come previsto dal testo in bozza, con decreto ministeriale), a norma del comma 8 dell’art. 6 del testo definitivo del DL, “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Contestualmente, il comma 10 del medesimo art. 6 dispone che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono abrogati i commi da 37 a 45 dell’art. 1 della L. 190/2014, recante la disciplina originaria del Patent box, nonché l’art. 4 del DL 34/2019, relativo all’opzione di autodeterminazione del reddito agevolabile.

La conferma anche nella versione finale del provvedimento dell’abrogazione del regime Patent box con tale decorrenza sembra destinata a sollevare obiezioni di opportunità e di legittimità giuridica.
In termini generali, la previsione normativa risulta infatti in contrasto con l’art. 3 comma 1 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), laddove viene disposto che “(…) le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

La circostanza che il DL fiscale preveda l’abrogazione del “vecchio” regime dal 2021 disattende quindi la richiamata disposizione dello Statuto, anche se c’è da osservare che non sarebbe una novità del nostro ordinamento in quanto è già accaduto più volte in passato (si pensi, ad esempio, al caso dei nuovi requisiti introdotti dalla L. 160/2019 previsti per l’accesso al regime forfetario, che dovevano essere verificati sul 2019 quando la norma è entrata in vigore nel 2020).

Inoltre, la formulazione normativa attuale lascia aperto il dubbio per quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non hanno ancora presentato la dichiarazione relativa al 2020. In questo caso, si potrebbe addirittura paventare la mancata applicazione del vecchio regime per tale anno.

C’è da osservare tuttavia che la relazione tecnica bollinata, nel rilevare che il nuovo regime risulta in termini generali meno oneroso per l’Erario di quello attualmente in vigore, relativamente al 2021 non quantifica effetti di cassa, tanto con riferimento alla nuova disciplina, quanto con riferimento all’abrogazione della precedente.
Stando alla relazione tecnica, quindi, l’opzione relativa al 2020 da indicare in REDDITI 2021 dovrebbe essere salva.

Con riferimento al regime transitorio, si rileva che il testo della norma non ha subito alcuna modifica rispetto alla bozza, non risolvendo quindi le problematiche già evidenziate.
Il comma 10 dell’art. 6 prevede infatti che i soggetti che abbiano esercitato l’opzione Patent box di cui all’art. 1 commi 37-45 della L. 190/2014, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, possano scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (purché non sia stato firmato l’accordo di ruling o non si sia aderito all’opzione di autoliquidazione).

Al riguardo, nella relazione tecnica bollinata viene affermato che la nuova norma “non impone ai contribuenti che usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo d’imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime”.

Fonte: Eutekne info

Pamela ALBERTI

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