Il 3 gennaio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220, relativo alla riforma del contenzioso tributario.

Come previsto, è stato abrogato l’art. 17-bis del DLgs. 546/92 sulla fase di reclamo-mediazione, abrogazione per la quale si pone il problema della decorrenza.
Le norme al riguardo sono contenute nell’art. 4:
– al comma 1 si specifica che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 gennaio;
– al comma 2 che le disposizioni, come regola generale, entrano in vigore per i giudizi di primo e secondo grado instaurati dopo il 1° settembre 2024 e, sempre al comma 2, che alcune disposizioni dell’art. 1 operano per i giudizi instaurati in primo, secondo grado o in Cassazione dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, quindi dal 5 gennaio.

Occorre osservare che, per espressa previsione dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 220/2023, l’art. 17-bis del DLgs. 546/92 è abrogato “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” pertanto dal 4 gennaio.
In ragione di ciò non sembra possibile affermare che l’abrogazione è differita a settembre 2024 o che operi per i ricorsi notificati dal 5 gennaio: il legislatore ha sentito la necessità di esplicitare all’art. 2 che per tale specifico caso l’effetto è immediato così escludendolo sia dalla regola generale, che come appena detto posticipa l’effetto a settembre 2024, sia dalla regola speciale che, per le fattispecie ivi indicate (tra cui non compare l’abrogazione dell’art. 17-bis) prevede che le novità decorrano dai ricorsi notificati dal 5 gennaio.

Emerge subito la criticità della situazione: abrogando l’art. 17-bis il deposito del ricorso deve ora avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso.
Come già sostenuto su Eutekne.info (si veda “Decorrenze diversificate per le novità sul contenzioso tributario” del 30 dicembre 2023), l’unica opzione interpretativa possibile appare quella di ritenere abrogato l’art. 17-bis per i ricorsi di primo grado notificati da ieri, 4 gennaio 2024.

La fase di reclamo-mediazione ha una formazione progressiva:
– il contribuente notifica il ricorso nei consueti sessanta giorni a pena di decadenza;
– le parti si confrontano per appurare se è possibile stipulare la mediazione o se è possibile accogliere in tutto o in parte le doglianze del contribuente;
– se si trova l’accordo, nei 90 giorni dalla notifica del ricorso va pagata la prima rata del piano;
– se non si trova l’accordo, il deposito del ricorso deve avvenire sempre entro trenta giorni, che decorrono non dalla notifica del ricorso ma dallo spirare di novanta giorni da tale notifica.

Si tratta solo di una delle più interpretazioni sostenibili: il tempo dirà se verrà o meno confermata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Ma a prescindere da quale sarà l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, prudenza impone di depositare il ricorso entro i trenta giorni, laddove ancora possibile.

Infatti, quand’anche le Entrate decidessero di non eccepire l’inammissibilità per tardiva costituzione in giudizio, questa potrebbe essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 546/92.
Senza contare che il deposito “anticipato” del ricorso non compromette la mediazione. Se nel frattempo la mediazione viene stipulata, a nostro avviso rimane valida: semplicemente, il ricorso ormai incardinato sarà destinato a essere dichiarato estinto a spese compensate, magari in sede di esame preliminare ex art. 28 del DLgs. 546/92.

Da escludere l’inammissibilità sopravvenuta

Se i trenta giorni, invece, sono ormai spirati, poco importa, a questo punto, che il ricorso venga depositato prima del decorso dei novanta giorni.

Nulla vieta di perfezionare la mediazione pagando tutte le somme o la prima rata: al funzionario, vista l’assenza di una specifica norma di decorrenza, alcunché può essere rimproverato, considerato che la fase di mediazione è comunque iniziata prima dell’entrata in vigore del DLgs. 220/2023.
Se la mediazione non viene stipulata il ricorso andrà depositato nei 120 giorni dalla notifica del ricorso e il giudice difficilmente potrà dichiararlo inammissibile: non potrà mai esserci una sorta di inammissibilità postuma, dovuta al fatto che i trenta giorni erano decorsi in un momento in cui, non essendo ancora in vigore il DLgs. 220/2023, il deposito non poteva avvenire dovendosi, nel contesto allora vigente, attendere i 90 giorni.

Insomma, un bel rompicapo interpretativo sia per i contribuenti che per gli uffici finanziari, per una materia che avrebbe meritato una disciplina transitoria.

Fonte: Eutekne INFO

Alfio CISSELLO

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