Secondo quanto previsto dall’art. 34 del DLgs. 13/2024, i periodi d’imposta oggetto di concordato, tanto per i soggetti ISA quanto per i soggetti in regime forfetario, non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/73, ossia gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette. La copertura dagli accertamenti, tuttavia, non è assoluta.
L’esclusione da tali accertamenti si applica infatti “salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33” del DLgs. 13/2024. In altre parole, la possibilità di effettuare accertamenti ex art. 39 del DPR 600/73 per i periodi oggetto di concordato è subordinato:
– all’esecuzione di attività istruttoria dell’Agenzia delle Entrate;
– al verificarsi di una causa di decadenza dal CPB.
Attraverso l’attività istruttoria l’Amministrazione può effettuare accessi, ispezioni, verifiche o invio di questionari. L’esito di tale attività può portare all’emissione di un avviso di accertamento ex art. 39 del DPR 600/73, a condizione che lo stesso sia idoneo a determinare la decadenza dal CPB.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui gli esiti dell’accesso siano tali da integrare una fattispecie penalmente rilevante e diano luogo alla comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente (art. 22 comma 2 lett. a) del DLgs. 13/2024).
Si pensi ancora al caso in cui siano emerse attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente (art. 22 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024); il recupero superiore a tale soglia, determinando la decadenza dal CPB, fa conseguentemente venir meno anche le limitazioni all’attività di accertamento.
In relazione alla tipologia di accertamento, la circ. n. 18/2024, § 5, ha precisato che, in ogni caso, nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB, l’eventuale attività di accertamento per i periodi d’imposta oggetto di concordato non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive (per imposte dirette e IVA), stante l’operatività dello specifico beneficio del regime premiale ISA. Questo beneficio non opera per i contribuenti in regime forfetario, stante l’inoperatività del regime premiale ISA nei loro confronti.
In sostanza, per i soggetti ISA, durante i periodi oggetto di CPB:
– non possono essere emessi avvisi di accertamento analitici-induttivi ai fini delle imposte dirette e IVA;
– possono essere emessi avvisi di accertamento analitici e induttivi ai fini delle imposte dirette, se conseguenti ad attività istruttoria e a condizione che determinino la decadenza dal concordato.
A prescindere da eventuali decadenze del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate potrà in ogni caso:
– procedere con qualsiasi forma di accertamento in materia di IVA, tenuto conto del fatto che non viene espressamente escluso il ricorso agli artt. 54 e 55 del DPR 633/72; un’esclusione parziale dagli accertamenti ai fini IVA deriva dall’applicazione del regime premiale ISA che, tra i vari benefici, prevede l’esclusione di quelli basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 54 comma 2 del DPR 633/72;
– esercitare i poteri di accertamento sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo (redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente, redditi di capitale, redditi diversi);
– procedere con l’esercizio delle attività di controllo liquidatorie e/o formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73.
L’art. 34 comma 2 del DLgs. 13/2024 dispone l’intensificazione dell’attività di controllo da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti che non aderiscono o decadono dal concordato preventivo biennale. Non è chiara la reale portata della previsione; la mole dei controlli dipenderà anche dal tasso di adesione e permanenza nel concordato poiché un ridotto accesso all’istituto lascerà ampia la platea dei soggetti da controllare.
L’art. 6 comma 8 del DM 14 giugno 2024 ha indicato che “la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che […] resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio”. Analoga previsione è formulata dall’art. 5 comma 8 del DM 15 luglio 2024 per i contribuenti in regime forfetario.
Intervenendo durante il convegno “Il concordato preventivo all’esame finale delle proposte” tenutosi ieri su iniziativa di CNDCEC e FNC, il Viceministro, Maurizio Leo, ha precisato che i soggetti che non aderiranno al CPB saranno inseriti in liste selettive; ciò tuttavia non comporta automatismi sotto il profilo dell’accertamento, dovendo comunque emergere indici di evasione.
FONTE: Eutekne Info
Paola RIVETTI