Le imprese che si avvalgono della facoltà di adeguare le esistenze iniziali di magazzino (ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023) devono versare la prima rata delle imposte dovute entro lunedì 30 settembre 2024. È l’effetto della proroga disposta dall’art. 7 comma 1 del DL 113/2024 (c.d. DL “Omnibus”), attualmente in corso di conversione in legge.

La possibilità di adeguamento riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”) ed è riservata agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (sull’ambito soggettivo, si veda, in particolare, “Regolarizzazione del magazzino anche per le imprese minori” del 21 settembre 2024).

Sotto il profilo oggettivo, l’adeguamento può riguardare i beni di cui all’art. 92 del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:
– dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 85 comma 1 lett. a) del TUIR);
– delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 comma 1 lett. b) del TUIR).

Sono, invece, escluse le rimanenze relative alle:
– commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92 comma 6 del TUIR);
– opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all’art. 93 del TUIR.

L’adeguamento, che va richiesto in sede di dichiarazione dei redditi compilando la sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI 2024 (sul punto, si veda “Opzione per la regolarizzazione del magazzino nel modello REDDITI” del 24 settembre 2024), può avvenire tramite:
– l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
– l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel primo caso, occorre versare:
– l’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per i coefficienti di maggiorazione specifici per ogni attività, come individuati dal DM 24 giugno 2024;
– un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, pari al 18% della differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.

Invece, nella seconda ipotesi (iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse), è dovuta solo l’imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto.

In base alla disciplina generale, le suddette imposte vanno versate in due rate di pari importo:
– la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023;
– la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 2023.

Per effetto del differimento disposto dall’art. 7 del DL 113/2024, per tutti i soggetti per i quali la scadenza per il pagamento della prima rata come sopra definita cade entro il 29 settembre 2024, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre 2024 tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. n. 30/2024.

In pratica, la proroga interessa:
– i soggetti “solari”;
– i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi scade entro il 29 settembre 2024.

Se, in applicazione di tale proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024. È il caso, ad esempio, delle società con periodo d’imposta a cavallo 1° ottobre 2022-30 settembre 2023, per le quali il termine di versamento della seconda rata scadeva il 2 settembre 2024, in quanto il 31 agosto 2024 era sabato.

Infine, l’art. 7 comma 2 del DL 113/2024 consente ai soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30 settembre 2023 (2023, per i soggetti “solari”) scade entro la data del 29 settembre 2024 di adeguare, entro il 30 settembre 2024, le esistenze iniziali oggetto di regolarizzazione nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo (2024, per i soggetti “solari”).

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al DL 113/2024, la disposizione:
– deroga “alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali (OIC)“;
– non incide sui bilanci già approvati.

FONTE: Eutekne Info

Luca FORNERO

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