Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del DLgs. 47/2000, scade il prossimo 16 dicembre 2024 il termine entro cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR). Il successivo versamento, questa volta a saldo, dovrà essere effettuato entro il 17 febbraio 2025 (il 16 febbraio cade di domenica).
L’imposizione fiscale in parola non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai fondi previdenziali che gestiscono forme pensionistiche complementari, poiché in tal caso il lavoratore è privo del TFR che viene interamente destinato al fondo pensione.
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 e indicando i codici tributo 1712 per l’acconto e 1713 per il saldo dell’imposta sostitutiva.
Qualora il datore di lavoro non risulti sostituto d’imposta, come ad esempio nel lavoro domestico, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all’intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione, utilizzando il codice tributo 1714.
Per quanto riguarda invece il metodo di rivalutazione, l’art. 2120 c.c. richiede che il fondo del TFR venga accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente e applicando una rivalutazione pari a un tasso fisso dell’1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Una volta ottenuto il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell’acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.
Il metodo storico utilizza dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31 dicembre 2023, comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d’anno. L’acconto verrà quindi calcolato applicando l’aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni.
Invece, il metodo previsionale richiede la determinazione presuntiva dell’acconto con l’applicazione dell’aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l’acconto.
In questo caso, per determinare l’imponibile, sarà necessario considerare il valore del fondo TFR al 31 dicembre 2023, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 novembre 2024 (circ. Agenzia delle Entrate n. 50/2002).
Sul punto, con la risoluzione n. 68/2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il sostituto d’imposta ha la possibilità di effettuare il calcolo “presuntivo” in alternativa a quello “storico” e, quindi, determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2024.
Tuttavia, sulla scorta di quanto chiarito dalla medesima Agenzia, se il calcolo dell’acconto si rivela insufficiente rispetto all’imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di dicembre 2024, l’insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione ex art. 13 del DLgs. 471/97, con possibilità di regolarizzare tramite ravvedimento operoso.
In ogni caso, il saldo dell’imposta sostitutiva, da versare entro il 17 febbraio 2025, si calcolerà prendendo come riferimento il 31 dicembre 2024 e applicando la consueta aliquota del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno. L’imposta così determinata dovrà essere versata al netto dell’ammontare dell’acconto già corrisposto.
L’imposta sostitutiva sul TFR può essere soggetta a compensazione tramite modello F24, utilizzando ad esempio eventuali crediti maturati per altre imposte.
Nel merito, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato (FAQ del 9 ottobre 2024) che il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627, ai fini del versamento delle ritenute. Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781.
In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.
FONTE: Eutekne Info
Luca MAMONE