Con la risposta a interpello n. 41 del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni di detraibilità dell’IVA per le e-bike acquisite, in leasing, da una società per essere utilizzate dai dipendenti nell’ambito dell’attività d’impresa oppure per essere destinate all’uso personale gratuito dei dipendenti stessi.
L’Agenzia ha chiarito che, nel primo caso, l’IVA assolta dalla società è, in linea generale, detraibile. Nel caso in cui le e-bike siano attribuite ai lavoratori per l’uso personale, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, invece, l’imposta assolta sull’acquisto non è detraibile poiché la messa a disposizione gratuita dei beni configura un’operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 633/72.
Nella risposta a interpello in argomento, sono esaminate le caratteristiche delle e-bike, ossia delle biciclette a pedalata assistita.
Analizzando il quadro giuridico di tali mezzi di trasporto, è possibile escludere che l’acquisto delle e-bike, nell’ambito dell’attività d’impresa (o professionale o artistica), sconti il limite alla detraibilità dell’IVA.
Ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, la detrazione è limitata al 40%, compresi i beni acquisiti in leasing, solamente per i “veicoli stradali a motore”.
Analoghe considerazioni sono svolte ai fini reddituali, poiché i limiti alla deducibilità del costo di acquisto, previsti dall’art. 164 comma 1 del TUIR, sono applicabili ai soli mezzi di trasporto a motore espressamente richiamati dalla disposizione medesima (per gli altri mezzi di trasporto, il costo è deducibile nel rispetto del principio generale di inerenza ex art. 109 comma 5 del TUIR).
Per determinare l’esclusione delle e-bike dal novero dei “veicoli stradali a motore”, l’Agenzia delle Entrate richiama la direttiva 2009/103/Ce, la quale, seppur riferita all’obbligo assicurativo RCA, è stata interpretata dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 12 ottobre 2023, causa C-286/22) nel senso di escludere dalla nozione di “veicolo” le biciclette “il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita” e che sono in grado “di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare”. In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia, la direttiva 2009/103/Ce è stata modificata escludendo dagli obblighi assicurativi RCA le “biciclette elettriche, che non sono azionate esclusivamente da una forza meccanica”.
Inoltre, le e-bike risultano estranee all’ambito applicativo della direttiva 2006/42/Ce (direttiva “macchine”), per espressa previsione dell’art. 1 punto 2 lett. e (riferito ai veicoli oggetto della direttiva 2002/24/Ce (abrogata dal Regolamento Ue n. 168/2013) ossia i veicoli a motore a due o tre ruote).
La sostanziale assimilazione delle e-bike (con pedalata assistita) alle biciclette “ordinarie” trova riscontro nell’art. 50 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), il quale equipara ai velocipedi le “biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, o di 0,5 kW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.
Ne consegue, come detto, l’esclusione dal limite di detrazione dell’IVA al 40% e la valutazione, ai fini della detraibilità dell’imposta, del generale nesso di inerenza.
Pertanto, per le e-bike, acquisite in leasing dal datore di lavoro e destinate all’utilizzo dei dipendenti esclusivamente nell’ambito dell’attività d’impresa, l’IVA risulta detraibile secondo le regole generali.
Se, invece, le e-bike sono concesse in uso personale gratuito al personale dipendente (configurando un’operazione fuori campo IVA ex art. 3 comma 3 del DPR 633/72), il diritto alla detrazione è precluso per effetto del principio di diretta afferenza (dell’acquisto rispetto a una cessione non soggetta ad imposta), a norma dell’art. 19 comma 2 del DPR 633/72. In questa seconda fattispecie, infatti, manca un nesso “diretto e immediato” tra l’acquisizione del bene (in leasing) e la cessione “a valle” effettuata dalla società (fuori campo).
La qualificazione delle e-bike, in ambito IVA, potrebbe essere, però, diversa sotto altri profili, seppure non esaminati nella risposta a interpello n. 41/2026.
In particolare, ai fini del criterio di territorialità per i servizi di locazione, leasing o noleggio a “breve termine”, secondo cui il servizio assume rilevanza nel luogo in cui il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario (art. 7-quater lett. e) del DPR 633/72), si fa riferimento alla definizione di “mezzi di trasporto” di cui all’art. 38 del Reg. Ue 282/2011. Tale nozione si presta a includere anche le e-bike, essendo letteralmente riferita a “veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto”.
FONTE: Eutekne Info
Emanuele GRECO