Nonostante le ripetute richieste di proroga da parte di contribuenti e addetti ai lavori fino a ieri al momento della chiusura del Quotidiano il termine per aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 è fermo a oggi; rimane quindi poco tempo per l’adesione al nuovo istituto, che dovrà essere formalizzata mediante la presentazione del modello REDDITI 2024 (compilando il quadro P, per i soggetti ISA, o la sezione VI del quadro LM, per quanto riguarda i contribuenti forfetari).

A partire dal 1° novembre 2024 non vi sarà più la possibilità di accedere al concordato 2024-2025; come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 18/2024) infatti, il termine del 31 ottobre è perentorio, ed eventuali ripensamenti o errori non potranno essere corretti, né con una dichiarazione integrativa, né attraverso la remissione in bonis.

L’eventuale adesione al concordato porta con sé, oltre alla predeterminazione del reddito per il biennio 2024-2025, alla protezione dagli accertamenti (entro certi limiti) e alla possibilità di accedere al regime del ravvedimento 2018-2022, anche diversi adempimenti da non sottovalutare; sotto questo punto di vista, infatti, i contribuenti (e i loro consulenti) dovranno sia continuare a curare i consueti obblighi dichiarativi e contabili, sia tenere conto delle nuove incombenze introdotte dal nuovo istituto, relativamente, ad esempio, al calcolo degli acconti o alla determinazione delle imposte da versare per il periodo 2024-2025.

In merito agli acconti, i soggetti che hanno aderito al concordato devono tenere conto del fatto che, entro il prossimo 2 dicembre, sarà necessario versare la seconda o unica rata sulle imposte 2024; a tal fine, nulla cambia rispetto alle regole ordinarie per i contribuenti che scelgono di determinare l’acconto 2024 utilizzando il metodo previsionale, mentre chi preferisce utilizzare il metodo storico dovrà fare i conti con una nuova modalità di determinazione di quanto dovuto.

Per espressa disposizione normativa, infatti, per il primo anno di adesione al concordato, se l’importo dell’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra
– il reddito concordato (indicato nel rigo P06 del modello CPB);
– il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P04 del modello CPB).

I medesimi criteri si applicano anche per determinare quanto dovuto ai fini dell’acconto IRAP (la maggiorazione in questo caso è pari al 3%) e per quanto riguarda l’acconto dovuto dai contribuenti in regime forfetario (la maggiorazione in questo caso è pari al 10%, oppure al 3% in caso di nuova attività). Le maggiorazioni dovranno essere versate entro il 2 dicembre, utilizzando i codici tributo istituti con la ris. n. 48/2024.

Chi aderisce al concordato è chiamato ad un’ulteriore valutazione anche in sede di saldo delle imposte dovute per il 2024; sarà infatti necessario valutare se aderire o meno a una nuova tassazione opzionale, che consente di sottoporre la differenza tra quanto dichiarato per il periodo di imposta 2023 e quanto concordato per i periodi 2024 e 2025 ad un’imposta sostitutiva di imposte dirette e addizionali, con aliquote variabili in base al punteggio ISA del soggetto interessato (per i contribuenti in regime forfetario l’aliquota è pari al 10%, ridotta al 3% per le nuove attività).

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 30 giugno 2025 (utilizzando i codici tributo approvati con la citata ris. n. 48/2024), con possibilità di effettuare il versamento nei 30 giorni successivi, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Come sopra accennato, tali nuovi adempimenti si aggiungono a quelli ordinariamente previsti, consistenti, ad esempio, nella presentazione della dichiarazione dei redditi/IRAP, modelli ISA compresi.

Concordato e ravvedimento 2018-2022

L’adesione al concordato preventivo biennale consente, inoltre, di accedere al regime del ravvedimento 2018-2022, che offre la protezione dalle rettifiche del reddito di impresa o di lavoro autonomo, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva determinata tenendo conto, in linea generale, dell’affidabilità fiscale del contribuente nei periodi di imposta interessati.
L’accesso al regime è opzionale, e si perfeziona con il versamento della citata imposta sostitutiva entro il 31 marzo 2025, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. n. 50/2024); gli importi dovuti possono essere versati anche in un massimo di 24 rate mensili.

Ai fini del regime del ravvedimento è necessario tenere conto del fatto che l’accesso non è consentito se prima del versamento delle imposte sostitutive dovute, o della prima rata, sono già stati notificati PVC o schemi di atti di accertamento ovvero atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate.

Fonte: Eutekne INFO

Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

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