I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il termine originario del 31 ottobre hanno tempo fino al 12 dicembre per cambiare idea, tenendo anche conto delle novità in materia sia di CPB, sia di regime del ravvedimento, che potrebbero essere introdotte in sede di conversione in legge del DL 155/2024 (si veda “Ravvedimento in caso di CPB anche per le imprese multiattività escluse dagli ISA” del 13 novembre).

La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda, tuttavia, la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni; in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL approvato dal Governo il 12 novembre, è possibile analizzare alcune misure, riportate nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio dei Ministri.

La novità più significativa del DL riguarda, in particolare, l’ambito soggettivo della proroga del termine per l’adesione al concordato preventivo biennale, ora fissato al 12 dicembre; possono infatti beneficiare di tale maggior termine solo i “soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA)”.
Diversamente, per i contribuenti in regime forfetario il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto lo scorso 31 ottobre; la mancata estensione della proroga è verosimilmente dovuta al fatto che per tali soggetti il concordato preventivo si applica, in via sperimentale, non per un biennio, ma solo per il 2024 (consentire le adesioni fino a dicembre 2024 avrebbe portato a un reddito concordato ben poco preventivamente).

La misura è riservata quindi solo ai soggetti ISA “che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito”; di conseguenza, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro tale data oppure l’hanno presentata tardivamente, non possono aderire al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre.

Il requisito della valida presentazione del modello REDDITI 2024 sembra collegato a un’ulteriore condizione per fruire della proroga; secondo quanto illustrato nel comunicato stampa, infatti, “l’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre”.

In altre parole, l’accesso al concordato preventivo biennale non è consentito in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore; diversamente, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB, ma dovrebbe esserlo anche nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore, in cui oltre all’accettazione della proposta vengono indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria.

Questa condizione è limitata alla presentazione entro il 12 dicembre della dichiarazione con cui si accede al CPB; una volta formulata l’adesione al regime, dovrebbe tornare ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza dal concordato, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, si veda quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 18/2024, § 2.6).

Possibile accedere anche al regime del ravvedimento

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri sottolinea, sotto un altro profilo, che, ai fini del regime di ravvedimento di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024, “l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024”; i soggetti che beneficiano della riapertura dei termini potranno quindi accedere anche al regime del ravvedimento collegato al CPB.

FONTE: Eutekne Info

Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

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