Con la risoluzione n. 40 di ieri, 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate torna sulla possibilità di fruire del regime degli impatriati con riferimento alle somme percepite a fronte di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; nel caso di specie, si trattava delle somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo” da una banca (sostituto d’imposta) nei confronti di alcuni dipendenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Tali somme sono soggette a tassazione separata ex artt. 17 e 19 del TUIR, fermo il concorso delle stesse alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, laddove ciò risulti più favorevole al contribuente.
L’art. 24 comma 31 del DL 201/2011 prevede poi l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità erogate, in denaro o in natura, in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente che eccedono l’importo di 1.000.000 di euro.

Ciò premesso, la questione attiene l’applicabilità dell’agevolazione relativa agli impatriati con riferimento alle indennità percepite fino a un importo di 1.000.000 di euro, le relative modalità operative, nonché la possibilità di riconoscimento del regime speciale sugli importi eccedenti la soglia direttamente per il tramite del sostituto d’imposta.

In linea di principio, a norma dell’art. 17 comma 1 lett. a) del TUIR, per le indennità percepite a fronte della cessazione del rapporto di lavoro è possibile avvalersi della tassazione separata nel limite di un milione di euro e, come chiarito dalla circ. n. 29/2001, cap. II, § 1.2, tra le suddette indennità rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.

Stando al meccanismo delineato dall’art. 17 comma 3 del TUIR, per tali redditi, la tassazione separata avviene in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta; successivamente, l’imposta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, applicando l’aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo se ciò risulta più favorevole al contribuente.

Il regime degli impatriati trova applicazione nei confronti dei redditi che “ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2020, § 7.7).
In applicazione di tale principio la ris. n. 40/2010 precisa che sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente ai sensi dell’art. 17 del TUIR.

Tuttavia, confermando la risposta n. 19 fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza del 2023, la ris. n. 40/2024 precisa che qualora il contribuente intenda beneficiare del regime speciale degli impatriati può rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate che, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma (30% o 50% a seconda del regime applicabile), alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

In attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73.
Per quanto concerne invece gli importi superiori al milione di euro, si tratta, come detto, di somme da assoggettare a tassazione ordinaria (art. 24 comma 31 del DL 201/2011 e circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2012).

Ciò consente, prosegue la ris. n. 40/2024, di applicare su tali importi, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, il regime speciale degli impatriati.
Pertanto, sull’importo eccedente il milione di euro, il sostituto di imposta può applicare le ritenute di imposta IRPEF avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.

Le conclusioni dell’Agenzia, anche se ciò non è evidenziato in maniera espressa, si riferiscono agli incentivi all’esodo e agli importi con regime fiscale analogo percepiti in relazione ad attività lavorativa intrapresa successivamente all’ingresso nel territorio dello Stato.

Diversamente, la quota parte dei redditi riferita alle prestazioni lavorative svolte nei periodi precedenti al rientro in Italia, non può essere agevolata secondo il regime degli impatriati (circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2020, § 7.8).
In altre parole, TFR e altre indennità dovrebbero qualificarsi come redditi non agevolabili, se derivanti dall’attività lavorativa svolta all’estero.

FONTE: Eutekne Info

Luisa CORSO

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