Valorizzata la volontà del legislatore di ridurre il costo “complessivo” della bolletta per gli utenti.

L’aliquota IVA del 5%, prevista temporaneamente per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, si applica all’intera fornitura resa all’utente finale. Si tratta del chiarimento fornito ieri dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 47 che supera, parzialmente, quanto era stato precisato nella risposta a interpello n. 368 del 7 luglio 2022 (si veda “IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali” dell’8 luglio 2022).

L’art. 2 comma 1 del DL 130/2021 (conv. L. 171/2021) ha riconosciuto l’aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Tale misura è stata prorogata, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di:
– gennaio, febbraio e marzo 2022 (art. 1 comma 506 della L. 234/2021);
– aprile, maggio e giugno 2022 (art. 2 comma 1 del DL 17/2022, conv. L. 34/2022);
– luglio, agosto e settembre 2022 (art. 1-quater comma 1 del DL 50/2022, conv. L. 91/2022);
– ottobre, novembre e dicembre 2022 (art. 5 del DL 115/2022).

L’art. 2 comma 1 del DL 130/2021 si riferisce alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26 comma 1 del DLgs. 504/95 (TUA). Nella risposta a interpello n. 368/2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini IVA, la definizione degli “usi” deve essere mutuata dalle disposizioni del Testo unico delle accise. Di conseguenza, è stato precisato che l’aliquota IVA del 5% in esame risulta applicabile, in via temporanea:
– sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%;
– sia alle predette somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

Secondo il documento di prassi sopra citato, però, la predetta aliquota IVA agevolata non poteva estendersi a fattispecie diverse dalla somministrazione, come i servizi accessori o la quota fissa della tariffa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2008). Dunque, queste operazioni avrebbero scontato l’imposta con l’aliquota ordinaria del 22%.

Superata parzialmente la risposta a interpello n. 368/2022

Nella risoluzione in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, dal quadro normativo sopra esposto (in particolare, l’art. 2 commi 1-2 del DL 130/2021 e l’art. 1-quater commi 3-5 del DL 50/2022), “emerge la generale volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo «complessivo» della bolletta a carico dell’utente finale”. Pertanto, è stato precisato che l’aliquota IVA del 5% “si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea”.

Poiché l’Agenzia delle Entrate ha manifestato l’intenzione di superare parzialmente quanto affermato nella risposta a interpello n. 368/2022, sembrerebbe potersi dedurre che anche per operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas naturale, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, dovrebbe applicarsi la predetta aliquota IVA agevolata.

Fonte: Eutekne INFO

REDAZIONE

CONDIVIDI