Nella seduta di ieri, 17 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’atteso decreto legge volto ad allentare le restrizioni previste dall’Esecutivo per limitare la diffusione del COVID-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo.
Tra le novità più importanti risultanti dalla bozza di decreto spicca, in primo luogo, l’anticipazione della scadenza del termine relativo all’obbligo di possedere ed esibire il green pass rafforzato in capo agli over 50 per accedere ai luoghi di lavoro.
Si ricorda che tale obbligo è stato introdotto dall’art. 4-quinquies del DL 44/2021, disposizione inserita dal DL 1/2022 (conv. L. 18/2022), originariamente con validità fino al 15 giugno 2022.
Il decreto approvato ieri dovrebbe prevedere la sostituzione del citato art. 4-quinquies del DL 44/2021 con una nuova norma, ai sensi della quale, pur rimanendo in piedi gli obblighi vaccinali e le relative sanzioni per i soggetti di cui al nuovo art. 4-ter.1 (quindi il personale scolastico, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla L. 3 agosto 2007 n. 124, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori) e, come anticipato, di cui all’art. 4-quater (quindi, gli over 50), tali soggetti, dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, per poter accedere ai luoghi di lavoro, dovranno possedere e, su richiesta, esibire il green pass base di cui all’art. 9 comma 1 lett. a-bis) del DL 52/2021 (conv. L. 87/2021).
Rimane fermo, come chiarito dal Ministro Speranza nella conferenza stampa al termine della riunione, l’obbligo fino al 31 dicembre per il personale sanitario e i lavoratori di strutture ospedaliere e delle RSA.
Dunque, sebbene per gli over 50 rimanga fermo l’obbligo vaccinale fino al prossimo 15 giugno, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro scadrà il 1° aprile, quindi il giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.
Al DL 52/2021 dovrebbe poi essere aggiunto un nuovo art. 10-quater in vigore dal prossimo 1° aprile, il quale prevede tra l’altro che fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
La bozza di decreto prevede inoltre la proroga di alcuni termini previsti dalle disposizioni legislative di cui agli allegati A e B del decreto stesso: quelli di cui all’allegato A sarebbero prorogati fino al 31 dicembre 2022, mentre quelli di cui all’allegato B fino al 30 giugno 2022.
Smart working semplificato fino al 30 giugno
A tal fine si evidenzia la proroga fino al 30 giugno 2022 delle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, di cui all’art. 83 del DL 34/2020 convertito, nonché delle semplificazioni disposte dall’art. 90 commi 3 e 4 del medesimo DL 34/2020 in materia di smart working.
Fino al 30 giugno 2022 slitta inoltre la validità del comma 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020, che consente ai lavoratori c.d. “fragili” (affetti dalle patologie individuate dal DM di cui all’art. 17 comma 2 del DL 221/2021) di effettuare di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
Fonte: Eutekne INFO
Giada GIANOLA