Dopo la conclusione dei lavori in Commissione Bilancio del Senato, il Ddl. di conversione del decreto “Sostegni-ter” (DL 27 gennaio 2022 n. 4), sul quale il Governo ha preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia, sarà discusso in Aula a partire da oggi.
Tra gli emendamenti approvati in Commissione, figura la proroga, per l’ennesima volta, delle rate da rottamazione-ter e da saldo e stralcio degli omessi pagamenti.
Questa volta, però, la proroga riguarda anche le rate scadenti nel 2022.
Rammentiamo che, per effetto della rottamazione dei ruoli (art. 3 del DL 119/2018), il debitore, grazie all’intero pagamento delle somme a titolo di capitale e interessi, poteva fruire dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.
L’art. 5 del DL 119/2018 ha previsto una diversa rottamazione, con i medesimi effetti, circoscritta ai dazi doganali e all’IVA all’importazione, le cui rate rientrano nella proroga in oggetto.
Grazie al c.d. saldo e stralcio (art. 1 commi 190 e ss. della L. 145/2018), il debitore, al ricorrere dei requisiti contemplati dalla norma, poteva fruire anche di uno stralcio della quota capitale.
Sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, le rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio sono state prorogate molte volte.
Ciò è importante, posto che se le rate sono pagate in maniera insufficiente o tardivamente, gli effetti della rottamazione e del saldo e stralcio vengono meno, dunque riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e interessi di mora.
Inoltre, l’intero carico viene esatto senza possibilità di ulteriore dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Grazie, da ultimo, all’art. 1 del DL 21 ottobre 2021 n. 146, tutte le rate scadute nel corso del 2020 e del 2021 andavano eseguite, in unica soluzione, entro il 9 dicembre 2021.
Ora, in caso di conferma dell’emendamento:
– entro il 30 aprile 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2020;
– entro il 31 luglio 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2021;
– entro il 30 novembre 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2022.Opera la tolleranza dei cinque giorni
Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 3 comma 14-bis del DL 119/2018.
Naturalmente, rimangono acquisite le somme che fossero state ormai versate.
Le procedure esecutive che fossero state instaurate come conseguenza della decadenza dalla rottamazione sono estinte di diritto, ovviamente con riferimento ai carichi rientranti nella rottamazione e nel saldo e stralcio.
Fonte: Eutekne INFO