Con la circolare n. 23/2022, l’INPS fornisce ulteriori istruzioni sull’ambito di applicazione dell’assegno unico e universale, nonché sui requisiti per l’accesso alla prestazione e sulle modalità e i termini di presentazione della domanda, in vista della sua piena operatività prevista per il prossimo 1° marzo.

Nel riepilogare la disciplina dettata dal DLgs. 230/2021, l’Istituto di previdenza passa in rassegna l’ambito di applicazione dell’assegno unico, che spetta a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, per i nuovi nati a decorrere dal 7° mese di gravidanza, per ogni figlio minorenne e maggiorenne fino al compimento dei 21 anni, nonché per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età, a condizione che risultino a carico del nucleo familiare.

L’art. 2 comma 1 lett. b) del DLgs. 230/2021 subordina il riconoscimento dell’assegno ai figli maggiorenni fino a 21 anni al ricorrere delle condizioni elencate dai punti da 1 a 4. Tra queste, si richiede che il figlio risulti impegnato in corsi di studio o formazione professionale e l’INPS chiarisce che vi rientrano anche i contratti di apprendistato e i tirocini che rispettino le linee guida Governo-Regioni del 25 maggio 2017.

Vengono poi passati in rassegna i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno richiesti dall’art. 3 del DLgs. 230/2021, tra i quali rientrano l’essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia e l’essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Tale requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.

Relativamente al requisito dell’assoggettamento al pagamento dell’imposta sui redditi, l’INPS rinvia all’art. 2 del TUIR, precisando che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” deve essere intesa “con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’art. 10 del TUIR) e delle detrazioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 del medesimo TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento”.

La somma riconosciuta varia in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico. L’importo mensile è definito dalla Tabella 1 allegata al DLgs. 230/2021, con un importo minimo, per ciascun figlio minore, pari a 175 euro in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riducono gradualmente fino a 50 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Invece, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l’importo base è pari a 85 euro mensili per i nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, importo che scende a 25 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’ISEE da prendere a riferimento, spiega l’INPS, è quello del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad es. genitori separati e/o divorziati). La domanda può infatti essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale indipendentemente dalla convivenza con il figlio per il quale si richiede la prestazione. Si ricorda inoltre che, data la natura universalistica della prestazione, l’assenza dell’ISEE non preclude il riconoscimento dell’assegno, ma ne determina l’erogazione nella misura minima. L’ISEE potrà comunque essere presentato successivamente.

Le indicazioni riguardanti la presentazione della domanda, la decorrenza e l’erogazione dell’assegno restano quelle già indicate con il messaggio n. 4748/2021, con la precisazione che tra i soggetti legittimati a presentare l’istanza rientrano, a certe condizioni, anche i nonni, e che l’INPS provvederà al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.

Infine, dopo aver riepilogato le maggiorazioni applicabili a seconda della composizione del nucleo familiare (ad es. per figli successivi al secondo, per madri minori di 21 anni, ecc.), l’INPS analizza le prestazioni sociali abrogate in conseguenza dell’introduzione dell’assegno unico (tra cui il bonus bebè e gli assegni al nucleo familiare) e le prestazioni sociali con esso compatibili.

Fonte: Eutekne INFO

Elisa TOMBARI

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