Il consueto report mensile dell’INAIL riferito ai casi COVID-19 di origine lavorativa aggiornato al 30 aprile scorso conferma alcune tendenze ormai note: in particolare, il numero dei casi nel 2022 è assai elevato poiché l’anno in corso, con 63.761 contagi denunciati nel primo quadrimestre, pesa al momento per il 24,5% di tutti quelli pervenuti da inizio pandemia fino al 30 aprile di quest’anno. In soli quattro mesi si superano i casi registrati nell’intero anno 2021. La gravità dei casi diminuisce però sensibilmente e infatti, con riferimento agli eventi mortali, nel 2022 vi sono state solo sei denunce, pari allo 0,7% del totale dei casi mortali.
La rilevazione di questo mese ha una novità di notevole interesse: infatti, l’Istituto ha predisposto una nuova sezione dedicata a “I casi da Covid-19 riconosciuti e indennizzati dall’Inail al 30 aprile 2022”.

Lo studio è importante perché consente di valutare l’impatto sul mondo del lavoro della pandemia non solo dal punto di vista della quantità dei casi, ma anche da quello del numero di giorni di assenza per ciascun lavoratore, nonché degli eventuali postumi riportati dai soggetti che hanno contratto il coronavirus di origine lavorativa.
Si tratta di dati che, almeno per il 2020, sono certamente consolidati, pur se ovviamente per la stabilizzazione dei postumi occorre tempo; anche per il 2021, almeno per i primi mesi, i dati sono da considerare ormai assai attendibili.

In primis, va rilevato che l’Istituto assicuratore ha complessivamente valutato in modo favorevole le denunce presentate, tenuto conto che al 30 aprile 2022 il 76% di tutte le denunce pervenute da inizio pandemia è stato riconosciuto positivamente dall’INAIL, generando nella stragrande parte dei casi (95%) un indennizzo. I casi definiti negativamente sono circa uno su dieci.

Un dato interessante è quello riferito alla percentuale di infortuni da coronavirus con esito mortale riconosciuti: qui la percentuale è più bassa e si attesta al 63%, nonché quello riferito alle prestazioni liquidate dall’Istituto. La domanda che ci si pone è se il coronavirus lasci postumi e, se sì, di quale entità. Al riguardo, si osserva che nella maggioranza dei casi non vengono riconosciuti postumi indennizzabili poiché nel 99% dei casi vi è solo una inabilità temporanea.
Le menomazioni permanenti sono limitate allo 0,7% (0,5% quelle indennizzate “in capitale” per la fascia di inabilità 6%-15% e 0,2% quelle “in rendita diretta” per la fascia di grado 16%-100%), con le rendite a superstiti per casi mortali inferiori allo 0,3%.

Inabilità temporanea nel 99% dei casi

Il report INAIL sottolinea che “il grado medio è pari a 8%, valore che sale a 12% considerando solo gli indennizzi «in capitale» e «in rendita diretta» (quindi per invalidità uguali o superiori a 6 punti percentuali, tenendo anche conto di eventuali menomazioni preesistenti)”.
Si tratta di un dato tutto sommato confortante, pur se va notato che, ovviamente, ci si riferisce a una platea di contagiati in età lavorativa e che quindi non comprende soggetti assai a rischio, quali le persone più anziane.

A fronte di postumi permanenti in misura limitata, la durata dell’inabilità temporanea è invece assai rilevante.
Infatti, l’inabilità temporanea riconosciuta (per ogni tipo di indennizzo) ha superato complessivamente i 4 milioni di giornate, con un numero medio di giornate di assenza dal lavoro (compresi i 3 giorni di franchigia) pari a 27. Si tratta di un dato piuttosto rilevante, atteso che, come nota lo stesso report, si tratta di quasi un mese di assenza in media per ogni caso riconosciuto.

È il caso peraltro di ricordare, ancora una volta, che i dati sono soggetti a ulteriore consolidamento con particolare riguardo, soprattutto per i postumi, ai casi del 2022, stante che la definizione di un infortunio da coronavirus di origine lavorativa richiede spesso un’istruttoria particolarmente complessa non priva, all’occorrenza, di una verifica ispettiva da parte dei funzionari di vigilanza dell’istituto assicuratore.

Infine, per espressa previsione legislativa, i casi di coronavirus non incidono sul tasso aziendale: essi infatti gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli artt. 19 e seguenti del DM 27 febbraio 2019. Tale disposizione vale per i datori di lavoro pubblici e privati.

Fonte: Eutekne INFO

Fabrizio VAZIO

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