In relazione all’incremento della soglia di ricavi e compensi per il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, con la decisione di esecuzione del 21 marzo 2023 n. 664, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di ieri, il Consiglio Ue ha autorizzato l’Italia a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superi 85.000 euro.
La previsione di esclusione da IVA prevista dall’art. 1 comma 58 della L. 190/2014 ha sempre richiesto un coordinamento con la disciplina unionale in materia, la quale riconosce agli Stati membri la possibilità di concedere un regime di franchigia IVA ai soggetti passivi con un volume d’affari contenuto.
In deroga all’attuale art. 285 della direttiva (Ce) n. 112/2006, con la decisione di esecuzione Ue 11 maggio 2020 n. 647, l’Italia era stata autorizzata a esentare dall’IVA, fino al 31 dicembre 2024, i soggetti passivi con un volume d’affari annuo non superiore a 65.000 euro.
L’incremento da 65.000 a 85.000 euro della soglia per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, disposto a decorrere dal 2023 dalla L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), ha reso necessaria un’ulteriore autorizzazione Ue, richiesta dall’Italia nel mese di novembre 2022.
Tra i diversi Considerando della decisione n. 664/2023, viene rilevato che la misura speciale prevista dalla L. 190/2014:
– ha un effetto trascurabile sul gettito IVA complessivo;
– ha natura facoltativa per i soggetti passivi, essendo sempre possibile optare per il regime ordinario IVA;
– è coerente con la direttiva (Ue) 2020/285 del Consiglio (modificativa della direttiva n. 112/2006), applicabile dal 1° gennaio 2025, la quale mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno;
– è opportuna per l’incidenza positiva che la stessa ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, avendo ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA, concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità.
Nel rispetto dell’integrità del periodo d’imposta e del legittimo affidamento dei soggetti passivi che possono applicare il regime forfetario, la decisione si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Viene conseguentemente abrogata la decisione Ue n. 647/2020.
La soglia di esenzione sarà operativa a livello generalizzato dal 2025
La decisione consente all’Italia di anticipare l’aumento della soglia di esenzione a 85.000 euro, la quale sarà comunque operativa a livello generalizzato dal 2025 per effetto dell’art. 284 della direttiva 2006/112/Ce, come modificato dalla direttiva 2020/285/Ue (si veda “Possibile estendere il regime di franchigia IVA sino a 85.000 dal 2025” del 3 marzo 2020).
Secondo la medesima direttiva, inoltre, gli Stati membri potranno fissare un massimale del 25%, oppure consentire al soggetto passivo di continuare a beneficiare dell’esenzione, senza alcun massimale durante l’anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l’applicazione di tale massimale o opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d’affari all’interno dello Stato membro che concede la franchigia sia superiore a 100.000 euro.
Anche questo profilo risulta recepito nella disciplina “interna” del regime forfetario, avendo la L. n. 197/2022 introdotto la fuoriuscita in corso d’anno dal medesimo se i ricavi o i compensi percepiti superano la predetta soglia.
Fonte: Eutekne INFO
Paola RIVETTI