Entro il 31 marzo 2023, salvo proroghe dell’ultimo minuto, bisogna sia pagare le somme utili per beneficiare del ravvedimento operoso speciale sia rimuovere la violazione, quindi ad esempio riemettere o emettere la fattura irregolare/omessa o presentare la dichiarazione integrativa.
Se si sceglie di pagare le somme in forma rateale (massimo 8 rate trimestrali, al tasso del 2% annuo) bisogna pagare la prima rata entro il 31 marzo.
Il ravvedimento è inibito se è stato notificato l’avviso di accertamento, l’atto di contestazione della sanzione o l’avviso bonario da controllo formale della dichiarazione.
I questionari, gli inviti a comparire o i processi verbali di constatazione non ostano al ravvedimento.

I versamenti avvengono mediante modello F24, utilizzando per imposta, ritenute e interessi legali i codici tributo che di norma si utilizzano per l’autoliquidazione. Per le sanzioni sono stati introdotti codici tributo specifici con la risoluzione n. 6 del 2023.
È ammessa la compensazione con crediti disponibili.
Relativamente alle modalità di rateazione si rinvia alla Scheda di aggiornamento sul tema anche per i relativi esempi.

Il ravvedimento operoso speciale, disciplinato dall’art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022, ha come effetto la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale (e non, come per il ravvedimento ordinario, da 1/10 del minimo a 1/5 del minimo a seconda di quando ci si ravvede).
Si possono ravvedere le violazioni dichiarative commesse sino al periodo di imposta 2021. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 2 del 2023, ha specificato che sono ravvedibili anche le violazioni prodromiche alle dichiarazioni, tipicamente l’omessa/irregolare fatturazione e l’indebita detrazione dell’IVA commessa in sede di liquidazione periodica.

Qualsiasi violazione relativa a una dichiarazione validamente presentata è ravvedibile, incluse quelle che danno luogo ad accertamenti parziali automatizzati, come le locazioni non dichiarate da persone fisiche o giuridiche.
Le sanzioni, spesso pari al 90% nella misura minima, divengono quindi del 5% (90/18).
Ogni violazione deve essere ravveduta singolarmente, non potendo il contribuente applicare il cumulo giuridico e la continuazione.

Non possono essere ravvedute, di contro, l’omessa dichiarazione e le violazioni in tema di quadro RW.
Mediante una tesi assai discutibile espressa nella richiamata circolare n. 2, non possono essere oggetto di ravvedimento speciale le violazioni che possono emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, come ad esempio gli omessi versamenti di imposte dichiarate.
Naturalmente, sia per queste violazioni che per il quadro RW rimane il ravvedimento ordinario che, tra l’altro, non prevede possibilità di rateazione.

Ogni violazione va sanata autonomamente

Possono invece essere ravvedute le violazioni in tema di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73, su deduzioni dall’imponibile e detrazioni di imposta (cfr. in questo senso la circolare n. 6 dell’Agenzia delle Entrate). In detto caso la sanzione, ordinariamente del 30%, viene ad essere ridotta all’1,66% (30/18).

Ferma restando la necessità di valutare, caso per caso, se sia opportuno procedere al ravvedimento o attendere l’eventuale atto di accertamento o di contestazione della sanzione (in cui sarebbe applicato il cumulo giuridico con definizione al terzo), il ravvedimento speciale può essere l’occasione per regolarizzare violazioni che comportano un carico sanzionatorio a volte oneroso.

Si pensi al contribuente che ha applicato indebitamente il regime dei forfetari, dichiarando così un’imposta di gran lunga inferiore alla dovuta oppure al contribuente che ha applicato il regime della trasparenza fiscale per le società di capitali senza averne i requisiti

Fonte: Eutekne INFO

Alfio CISSELLO

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