Nell’ottica di ridurre la divergenza tra valori contabili e fiscali, l’art. 9 comma 1 lett. a) – c) del DLgs. di riforma di IRPEF e IRES (definitivamente approvato e in attesa di pubblicazione in G.U.), stando alla bozza circolata prevede la modifica dei criteri di imposizione:
– dei contributi in conto capitale (c.d. “contributi sopravvenienza attiva” ex art. 88 comma 3) lett. b) del TUIR);
– delle commesse infrannuali (ex art. 92 comma 6 del TUIR);
– delle commesse pluriennali (ex art. 93 del TUIR).
Per quanto riguarda il primo punto, in base all’attuale regime, i contributi in conto capitale concorrono alla formazione del reddito d’impresa in base al principio di cassa, in alternativa:
– nell’esercizio in cui sono stati incassati;
– in quote costanti nell’esercizio di incasso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Pur mantenendo fermo il principio di cassa, viene eliminata la facoltà di rateizzazione. Come precisato dalla Relazione illustrativa allo schema di DLgs., “si è ritenuto di mantenere il principio di cassa che (…) è finalizzato a evitare la possibile penalizzazione per il percipiente riconducibile alla tassazione anticipata di proventi non incassati, soprattutto laddove tra l’imputazione a bilancio e l’effettiva erogazione del contributo da parte dell’ente erogante possa trascorrere un intervallo di tempo piuttosto ampio”.
Pertanto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”), detti contributi concorreranno alla formazione del reddito d’impresa interamente nell’esercizio di incasso, senza poter più optare per la rateizzazione. Per i contributi incassati entro la fine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti “solari”), restano in ogni caso salve le rateizzazioni già avviate (art. 13 comma 2 del DLgs. di riforma).
Venendo ora alle commesse infrannuali, ai sensi dell’art. 92 comma 6 del TUIR ora vigente, i beni in corso di produzione e i servizi in corso di esecuzione a fine esercizio sono valutati in base ai costi sostenuti. Pertanto, per le commesse di durata pari o inferiore all’anno, a differenza di quelle ultrannuali, ai fini fiscali è applicabile soltanto il criterio del costo.
Tenuto conto che, contabilmente, le commesse infrannuali, oltre che al costo, possono essere valutate anche con il criterio della percentuale di completamento, se in bilancio viene applicato tale ultimo criterio, in sede di dichiarazione dei redditi occorre apportare le relative variazioni.
In base alla modifica introdotta, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”), le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il suddetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa allo schema di DLgs., si intende in questo modo attribuire riconoscimento fiscale anche a tale criterio di valutazione ove utilizzato in bilancio, facendo venire meno la necessità di operare le descritte variazioni in dichiarazione dei redditi.
Infine, ai sensi dell’art. 93 del TUIR ora vigente, le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale (c.d. commesse pluriennali), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio e sono valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti, salvo il caso, forse ormai più di scuola, delle opere la cui esecuzione ha avuto inizio fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 (2006, per i soggetti “solari”), che, ove non ancora terminate, possono ancora essere valutate al costo.
Invece, contabilmente, le commesse ultrannuali, oltre che con il criterio della percentuale di completamento, possono essere valutate anche al costo.
Pertanto, deve essere oggetto di una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi l’eventuale differenza tra (ris. Agenzia delle Entrate n. 129/2008):
– l’ammontare fiscalmente rilevante (valutato in base ai corrispettivi pattuiti);
– quanto iscritto a Conto economico (nel caso in cui si utilizzi il metodo della commessa completata).
Per effetto della novità introdotta, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”), le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito. In via transitoria, per le commesse infrannuali e ultrannuali ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti “solari”), si applica la “vecchia” disciplina.
FONTE: Eutekne Info
Luca FORNERO