Tra le definizioni agevolate contenute nel Ddl. di bilancio 2023 ne è prevista una che riguarda le irregolarità contenute negli avvisi bonari emessi al termine del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

Si tratta del controllo che ha per oggetto la liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), successiva alla presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e svolto sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli, comunque, in possesso dell’anagrafe tributaria. La liquidazione delle dichiarazioni è finalizzata a correggere, tra gli altri, gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti che emergono dalla verifica tra quanto dichiarato e i pagamenti eseguiti.

Secondo la disciplina ordinaria della definizione degli avvisi bonari, il contribuente che riceve la comunicazione di irregolarità, qualora intenda definire la contestazione beneficiando della riduzione delle sanzioni, può pagare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione le somme dovute per imposte e interessi e, in tal caso, le sanzioni del 30% sono ridotte a 1/3.

Rispetto a tale disciplina, se la misura in esame verrà confermata nella formulazione attuale, sarà possibile beneficiare di una ulteriore riduzione delle sanzioni le quali saranno dovute in misura pari al 3 per cento.
Inoltre, la nuova definizione può riguardare avvisi che contengono imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, quali le maggiorazioni INPS sui crediti di natura previdenziale.

La definizione agevolata riguarderà gli avvisi bonari emessi a seguito del controllo delle dichiarazioni presentate per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, anche ricevuti prima dell’entrata in vigore della norma purché il termine di trenta giorni successivo alla comunicazione non sia ancora scaduto, alla data di entrata in vigore della norma.
In caso di avvisi bonari già ricevuti e dilazionati da parte dei contribuenti (non sembra ci siano limitazioni a specifici periodi di imposta in questo caso), i quali abbiano deciso di pagare in forma rateale, la definizione è estesa alle rate ancora dovute alla data di entrata in vigore della norma, le quali potranno essere definite con il pagamento “del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive” e con le sanzioni in misura ridotta al 3%. In caso di pagamento rateale, ferma la possibilità di beneficiare della nuova agevolazione, resta fermo il piano di rateazione in corso.

Nel caso in cui il contribuente non paghi le somme richieste, o in caso di pagamento rateale la prima o una delle successive rate, entro i termini stabiliti e le sanzioni in misura ridotta al 3%, l’intero ammontare delle maggiori imposte, contributi, interessi e le sanzioni in misura piena sono iscritte a ruolo e il contribuente riceverà una cartella di pagamento che deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento dell’ultima rata, secondo quanto previsto dall’art. 25 comma 1 lettera c) del DPR 602/73 (opera naturalmente la lettera a) se non c’è stata rateazione).

Ci sono poi altre modifiche che impattano “a regime” sulla liquidazione automatica della dichiarazione.

Prorogati di un anno i termini di decadenza per il 2019

La norma ha infatti modificato l’art. 3-bis comma 1 del DLgs 462/97 che disciplina la rateazione delle somme dovute per definire gli avvisi bonari (sia da liquidazione automatica sia da controllo formale), eliminando l’inciso secondo cui se le somme per la definizione ammontano fino a cinquemila euro è possibile il pagamento in un numero massimo di rate trimestrali pari a otto. È stato quindi previsto che i contribuenti possano rateizzare fino ad un massimo di venti trimestrali le somme dovute per la definizione dell’avviso bonario, indipendentemente dall’importo dovuto.

Limitatamente alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato per le dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 ex art. 36-bis del DPR 600/73 e art. 54-bis del DPR 633/72 è prevista la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall’art. 25 comma 1 lett. a) del DPR 602/73 (terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

In altri termini, l’anno 2019 (dichiarazioni presentate nel 2020) non scadrà il 31 dicembre 2023 ma il 31 dicembre 2024, con esclusivo riferimento alla liquidazione automatica.

Fonte: Eutekne INFO

Caterina MONTELEONE

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