Le Relazioni al DLgs. 125/2024 contengono interessanti considerazioni in merito all’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, disposto dall’art. 16 dello stesso decreto in attuazione della direttiva 2023/2775/Ue.
La citata direttiva, in forza della clausola di riesamina di cui all’art. 3 paragrafo 13 della direttiva 2013/34/Ue (in base alla quale la Commissione riesamina e, se del caso, modifica le soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese almeno ogni cinque anni, per tenere conto degli effetti dell’inflazione), ha modificato, aumentandole del 25%, le soglie dimensionali (relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni) che consentono di attribuire a una impresa la qualifica di “micro”, “piccola”, “media” o “grande”.
La Relazione illustrativa al DLgs. 125/2024 precisa che tali valori rilevano nella legislazione nazionale, in quanto stabiliscono quali società possono redigere il bilancio in forma ordinaria, semplificata o ulteriormente abbreviata.
Nell’ordinamento interno, infatti:
– le micro imprese possono adottare il regime semplificato disciplinato dall’art. 2435-ter c.c.;
– le piccole società possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.;
– le società di grandi dimensioni devono redigere il bilancio in forma ordinaria.
La categoria delle “medie imprese” non è stata, invece, finora recepita dal legislatore nazionale. I relativi adempimenti di bilancio coincidono, quindi, con quelli delle società di grandi dimensioni.
Più in generale, i limiti dimensionali previsti a livello comunitario non coincidono con quelli nazionali.
A tal riguardo, la Relazione illustrativa evidenzia che l’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue stabilisce, per ogni categoria di imprese, dei valori che non devono essere superati, consentendo agli Stati membri una ulteriore predefinita flessibilità.
In linea con la scelta effettuata in passato in occasione del recepimento della stessa direttiva, il DLgs. 125/2024 si è attestato su valori intermedi, adeguandoli, in aumento, del 25% e arrotondandoli per minima approssimazione.
L’incremento adegua i valori monetari ormai obsoleti all’effettiva dinamica dei prezzi registrata e consente a un maggiore numero di società di accedere a regimi di reportistica contabile semplificati e confacenti alle loro dimensioni. Nel dettaglio:
– il numero di società rientranti nella categoria “micro”, autorizzate a redigere bilancio nella forma ulteriormente semplificata di cui all’art. 2435-ter c.c., passerebbe da circa 600.000 a 650.000;
– il numero di società rientranti nella categoria “piccole”, autorizzate a redigere bilancio nella forma semplificata di cui all’art. 2435-bis c.c., diminuirebbe approssimativamente da 380.000 a 345.000;
– il numero di società rientranti nella categoria “grandi”, che redigono il bilancio in forma ordinaria, passerebbe da 40.000 a 34.000.
La Relazione precisa, peraltro, che, sulla base dei dati disponibili, in Italia risultano attive poco più di 1.100.000 società di capitali. Poiché non tutte hanno provveduto a depositare i bilanci e non è possibile fare previsioni sulla dinamica del numero medio di dipendenti (altra variabile che incide sul regime contabile di riferimento), è possibile stimare approssimativamente che circa il 3% sarebbe tenuto a redigere il bilancio in forma ordinaria, il 20% ricadrebbe nell’ambito di applicazione del bilancio abbreviato e il restante 77% ricadrebbe nel regime delle micro imprese.
Sotto altro profilo, la Relazione tecnica al DLgs. 125/2024 evidenzia genericamente che, dal punto di vista finanziario, le disposizioni ivi contenute non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La nota di lettura allo schema di decreto, predisposta dal Servizio del bilancio del Senato, ha osservato che, in ordine all’art. 16 del DLgs. 125/2024, andrebbero approfondite eventuali conseguenze sul gettito fiscale, atteso che alla norma è ricondotto dalla stessa Relazione illustrativa un incremento delle imprese in contabilità civilistica semplificata, i cui processi di aggregazione delle ordinarie poste di bilancio comportano una perdita di informazioni che potrebbero incidere sull’efficacia dei controlli incrociati effettuati dall’Amministrazione.
A ben vedere, avuto riguardo ai profili fiscali, pare utile evidenziare che i soggetti con bilanci ordinario e abbreviato determinano il reddito d’impresa applicando il principio di derivazione rafforzata.
Lo stesso vale, in base all’art. 83 comma 1 del TUIR (come modificato dall’art. 8 del DL 73/2022, conv. L. 122/2022, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022), per i soggetti che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-ter c.c., ma scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria.
Il principio di derivazione rafforzata non trova, invece, applicazione in relazione alle micro imprese che adottano le semplificazioni per esse previste, nonché, sembrerebbe, in relazione alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio abbreviato.
Fonte: Eutekne Info
Silvia LATORRACA