Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 è riconosciuto per gli investimenti effettuati nel 2021 in misura più favorevole, diminuendo poi a partire dal 2022. Il disegno di legge di bilancio 2022 non modifica l’attuale disciplina prevista per il 2022, restando di fatto immutato quanto previsto inizialmente.

Fermo restando che per individuare l’agevolazione applicabile rileva il momento di effettuazione dell’investimento, identificato in base all’art. 109 del TUIR, per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati entro il 31 dicembre 2021 il credito d’imposta spetta:
– per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
– per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 10% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, la misura del credito d’imposta è ulteriormente elevata al 15%.

Tali misure si applicano anche nel caso in cui entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuando poi l’investimento entro il 30 giugno 2022.
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2022 (senza “prenotazione”), invece, l’aliquota del credito d’imposta scende al 6%, fermi restando i suddetti limiti.

In merito agli investimenti aventi a oggetto beni materiali “4.0” (compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016), se effettuati entro il 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spetta nella misura del:
– 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni.

Tali misure sono applicabili anche per investimenti in beni materiali “4.0” effettuati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in beni materiali “4.0” effettuati nel 2022 (senza “prenotazione”) il credito d’imposta invece scende, essendo riconosciuto nella misura del:
– 40% per investimenti fino a 2,5 milioni;
– 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Pertanto, ad esempio, qualora un’impresa effettui i suddetti investimenti per 6 milioni di euro nel 2021, il credito d’imposta sarà pari a 2,3 milioni di euro, calcolato applicando l’aliquota del 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro (quindi credito d’imposta pari a 1.250.000 euro) e del 30% per i restanti 3,5 milioni di euro (quindi credito d’imposta pari a 1.050.000 euro).

Qualora il medesimo investimento per 6 milioni venga invece effettuato nel 2022, il credito d’imposta sarà pari a 1,7 milioni di euro, calcolato applicando l’aliquota del 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro (quindi credito d’imposta pari a 1.000.000 di euro) e del 20% per i restanti 3,5 milioni di euro (quindi credito d’imposta pari a 700.000 euro).Per i beni immateriali “4.0” limite di un milione annuale

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali “4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016) il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2022, non essendo prevista alcuna distinzione tra 2021 e 2022.

Riguardo a tale ultimo credito, si segnala che il disegno di legge di bilancio 2022, che interverrebbe sostituendo l’attuale art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 prorogando l’agevolazione fino al 31 dicembre 2023, chiarisce che il limite massimo di costi ammissibili, pari a un milione di euro, sarebbe annuale.

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

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