L’art. 3 del DLgs. di riforma IRPEF e IRES, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, modifica, in alcuni punti, la disciplina per la determinazione del reddito di lavoro dipendente contenuta nell’art. 51 del TUIR.
Le nuove disposizioni si applicheranno, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 4 del citato DLgs., stando alla bozza circolata, ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Viene anzitutto modificato l’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR, recante il regime di parziale non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto per i contributi di assistenza sanitaria. Per effetto delle modifiche apportate, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore:
– in conformità a contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81 o di regolamento aziendale;
– a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti;
– per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
Si prevede, pertanto, che la contribuzione a forme di assistenza sanitaria debba essere conforme al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, dando attuazione al più ampio principio generale della solidarietà sociale (così la Relazione illustrativa).
Analoghe modifiche sono apportate anche all’art. 10 comma 1 lett. e-ter) del TUIR, ai fini della deducibilità dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi del SSN.
Viene poi modificato l’art. 51 comma 2 lett. f-quater) del TUIR, che prevede la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In particolare, è prevista l’estensione di tale regime anche ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12 comma 2 del TUIR.
Si segnala che, rispetto alla precedente versione del testo del DLgs., non è più prevista l’eliminazione della lettera i-bis) dell’art. 51 comma 2 del TUIR, in base alla quale non concorrono a formare il reddito “le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa”.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al DLgs., nel parere espresso dalle Commissioni parlamentari è stato consigliato il mantenimento di tale disposizione in materia di detassazione delle quote di retribuzione erogate al lavoratore dipendente derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso l’INPS, così da garantire il coordinamento con il disegno di legge di bilancio 2025 che, all’art. 23, disciplina l’incentivo per la rinuncia a “Quota 103” e richiama appunto, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, la lettera i-bis) dell’art. 51 comma 2 del TUIR.
Sono poi apportate alcune modifiche all’art. 51 comma 3 del TUIR, che individua il criterio generale per la determinazione del valore dei fringe benefit.
Viene sostituito il secondo periodo del citato comma 3, il quale stabiliva che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. La nuova formulazione prevede invece che, in deroga al comma 1 (che fa riferimento al valore normale), il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Viene inoltre modificato il terzo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR che indica la soglia “ordinaria” di non imponibilità dei fringe benefit, aggiornando in euro l’importo ivi previsto, che passa quindi da 500.000 lire a 258,23 euro.
Da ultimo, si segnala una modifica al comma 5 quarto periodo dell’art. 51 del TUIR, stabilendo che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore).
Si rileva che alle modifiche previste dal citato DLgs. si aggiungeranno anche quelle introdotte dal Ddl. di bilancio 2025.
FONTE: Eutekne Info
Pamela ALBERTI