Secondo il decreto fiscale approvato ieri dal Consiglio dei Ministri sarebbero espressamente fuori gli accertamenti esecutivi
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (c.d. decreto fiscale)
Ora, il testo approvato ieri dall’Esecutivo dovrebbe prevedere che, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di pagamento sia non di sessanta giorni ma di centocinquanta giorni.
In base all’ultima modifica all’art. 68 comma 1 del DL 18/2020, apportata dal DL 73/2021, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 sarebbero dovuti avvenire entro il 30 settembre 2021.
La proroga, sin dall’introduzione dell’art. 68 del DL 18/2020, espressamente, ha riguardato anche gli avvisi di accertamento esecutivi (sia in tema di imposte sui redditi/IVA, IRAP che in tema di fiscalità locale) e gli avvisi di addebito INPS.
Si ricorda che, a differenza di quanto ad esempio sostenuto dall’INPS, l’Agenzia delle Entrate, a livello di prassi, ha da sempre in sostanza azzerato il precetto normativo affermando che la proroga opera sì per gli accertamenti esecutivi, ma solo da quando le somme sono affidate in riscossione. Considerato che dall’affidamento in poi nemmeno ci sono termini di pagamento, la proroga non opera utilizzando una interpretazione così strutturata (l’unico termine è quello del ricorso, entro il quale occorre pagare gli importi, successivamente si è in mora).
L’intervento di ieri, invece, è espressamente circoscritto all’obbligo di pagamento derivante dal ruolo di cui all’art. 25 comma 2 del DPR 602/73, quindi, tecnicamente sono esclusi gli accertamenti esecutivi di ogni genere e gli avvisi di addebito INPS.
Insomma, il legislatore si è in qualche modo “adeguato” alla prassi delle Entrate.
Tanto premesso, bisogna precisare che si tratta di un allungamento del termine per il pagamento delle cartelle, che come detto viene innalzato da sessanta giorni a centocinquanta giorni.
Ciò significa che se, oggi, viene notificata una cartella il pagamento deve avvenire nei successivi centocinquanta giorni, non che per le cartelle notificate sino a fine anno i centocinquanta giorni decorrono dal 1° gennaio 2022.
La modifica incide solo sul termine di pagamento della cartella, non sul termine per il ricorso che rimane quello dei sessanta giorni di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92.
Solo decorsi i centocinquanta giorni, come peraltro prevede il decreto, potrà avere inizio l’esecuzione forzata e decorreranno gli interessi di mora.
Del pari, alcuna misura cautelare può essere disposta nei centocinquanta giorni, quand’anche le somme siano iscritte nei ruoli straordinari (ma di ciò la norma non parla testualmente).
Prima che spiri il menzionato termine, potrà essere domandata la dilazione dei ruoli.
Sospesi anche gli interessi di mora
Si rammenta che, sempre in base alla legislazione emergenziale, se la domanda di dilazione viene presentata entro il 31 dicembre 2021 ci sono alcune facilitazioni.
Nello specifico, è elevato da 60.000 euro a 100.000 euro il limite entro cui non occorre dimostrare la difficoltà economica, e la decadenza si verifica con il mancato pagamento di dieci, e non cinque, rate anche non consecutive. Proprio il decreto di ieri aumenta a diciotto il numero di rate non pagate che consente di mantenere in vita la dilazione, anche se in maniera non del tutto chiara.
Non viene introdotta una sospensione generale dell’esecuzione e/o delle misure cautelari sino a fine anno.
In realtà, dal punto di vista normativo una sospensione di questo tenore non c’è mai stata, essendo stata prevista a livello di prassi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha da sempre sospeso le proprie attività in concomitanza con il periodo di sospensione delle cartelle di pagamento.
Fonte: Eutekne info
Alfio CISSELLO