Da valutare con attenzione le clausole degli aumenti di capitale effettuati nell’ultima parte dell’anno
Nell’ultima parte del 2021 le società “solari” sono tenute a una corretta pianificazione degli aumenti di capitale e dei versamenti dei soci per massimizzare il beneficio della “super ACE”.
A norma dell’art. 19 comma 2 del DL 73/2021, gli incrementi del capitale proprio rilevano sempre per l’intero ammontare (e, quindi, indipendentemente dalla data del versamento). Ciò nonostante, è necessario adottare qualche cautela nella programmazione per evitare di perdere il beneficio “maggiorato” (e, segnatamente, per evitare che i versamenti effettuati siano invece computati nel 2022, scontando così il coefficiente di remunerazione ordinario dell’1,3%).
In questo contesto, dovrebbero valere le regole contenute nell’art. 5 comma 5 del DM 3 agosto 2017, secondo cui:
– gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento;
– gli incrementi derivanti dalla rinuncia ai crediti sono computati dalla data dell’atto di rinuncia;
– in caso di aumenti di capitale con compensazione del debito per la sottoscrizione con i crediti vantati dai soci, si deve guardare alla data in cui assume effetto la compensazione.
Queste regole, come detto da osservare non tanto per verificare a che data nel 2021 si situa uno degli specifici atti di cui sopra, ma al fine di valutare se esso avviene nel 2021 o nel 2022, sono semplici da verificare in linea generale: per i conferimenti dei soci, ad esempio, vale la data del versamento, e non quella antecedente della deliberazione della società.
In realtà, per gli aumenti di capitale esiste una certa articolazione del procedimento, da vagliare con attenzione.
Prendendo spunto dalla prassi contabile nazionale (OIC 28, sub “Esempi relativi alle altre riserve di patrimonio netto”), sono classificati tra le riserve (e, precisamente, tra le “Altre riserve”):
– i “versamenti in conto aumento di capitale”, ovvero gli importi sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale è ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
– i “versamenti in conto futuro aumento di capitale”, ovvero i versamenti effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
– i “versamenti in conto capitale”, ovvero i nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale.
Per quanto riguarda i primi, non dovrebbero porsi questioni circa la possibilità di computo nella base di calcolo della “super ACE”: per un aumento scindibile deliberato sino a 800.000 euro e sottoscritto (con relativi versamenti) per 450.000 euro entro il 31 dicembre 2021, l’intera somma di 450.000 potrebbe essere agevolata: non conterebbe, a questi fini, il fatto che tale importo è iscritto a riserva, e viene girato a capitale solo quando (nel 2022) l’aumento è eseguito, in quanto il carattere scindibile dell’aumento stesso comporta la “definitività” dell’iscrizione a patrimonio netto delle sottoscrizioni pervenute (pur se, come evidenziato dalla massima del Consiglio Notarile di Milano n. 96, salvo diversa previsione della delibera il sottoscrittore non può esercitare i diritti sociali sino allo spirare del termine finale per la sottoscrizione).
L’aumento inscindibile presenta, al contrario, problemi molto rilevanti. Riprendendo il semplice esempio di cui sopra, ove invece si preveda il carattere inscindibile dell’aumento, i 450.000 euro versati non sarebbero iscritti a patrimonio netto, ma tra i debiti (essi sarebbero girati a capitale solo a chiusura dell’aumento nel 2022, e ovviamente solo alla condizione che esso sia sottoscritto in misura pari a quello deliberato). Si tratta di una situazione dubbia che porterebbe a sconsigliare tale tipologia di aumento e a ritenere una strada di maggiore prudenza l’esplicitazione, ove possibile, della clausola di scindibilità nella delibera.
Altre questioni si pongono con riferimento ai versamenti in conto futuro aumento di capitale. Essi sono infatti inquadrati dall’OIC quali “versamenti, non restituibili”, dei soci, e collocati tra le somme da iscrivere tra le riserve. Le massime H.L.2 e I.K.2 del Comitato Triveneto dei Notai evidenziano, al contrario, che tali versamenti “non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 1331, comma 2, c.c.)”. La diretta imputabilità a patrimonio netto sin dal momento dell’apporto del socio sarebbe, quindi, vincolata all’ipotesi per cui l’effettiva esecuzione dell’aumento ha natura di condizione risolutiva, e non di condizione sospensiva (in questo senso sembra esprimersi la Norma di comportamento ADC n. 162/2006).
Una soluzione positiva in merito al computo dei versamenti in conto futuro aumento di capitale nella base di calcolo dell’ACE “ordinaria” si rinviene nella circ. CNDCEC n. 28/IR del 23 maggio 2012, mentre sul punto non vi sono orientamenti specifici da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ove vi siano dubbi, una soluzione di ripiego potrebbe essere quella di “targare” i versamenti quali normali versamenti in conto capitale, per poi girarli a capitale con un successivo aumento gratuito nel 2022: ciò garantirebbe il beneficio “super ACE” (nessuna questione problematica si pone, infatti, per i versamenti in conto capitale, fatta ovviamente salva la necessità di effettuare il versamento delle somme nel 2021), e il successivo aumento gratuito è poi ritenuto possibile da parte della prassi notarile (massime H.L.1 e I.K.1 del Comitato Triveneto dei Notai), con l’unica cautela per cui le azioni o quote sono poi attribuite in proporzione alle partecipazioni detenute, e non in base ai versamenti effettuati.
Fonte: Eutekne info
Gianluca ODETTO