L’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020 stabilisce che gli interventi ammessi al superbonus costituiscono opere di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante “CILA-S”, anche se riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti. Si tratta di una presunzione di legge, con cui il legislatore “battezza” come manutenzione straordinaria tutti gli interventi ammessi al superbonus, salvo un’eccezione di cui si dirà oltre.

La norma parla di interventi “realizzabili”, il che parrebbe far ritenere che essi possano essere eseguiti anche con altro titolo edilizio alternativo alla CILAS (ad esempio la SCIA). Tale formulazione troverebbe conferma nella ratio semplificatrice della norma, in quanto la CILAS non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9 comma 1-bis del DPR 380/2001, ma esclusivamente gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero l’attestazione che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

In tal senso, l’ordinanza del TAR Veneto del 13 marzo 2023 ha chiarito che l’eliminazione dell’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile è finalizzata solo a semplificare la presentazione delle “pratiche” del 110. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, invece, non vige tale semplificazione, occorrendo procedere con gli ordinari strumenti previsti dal Testo unico dell’edilizia e/o dalle leggi regionali.

Nulla è invece previsto in merito a quegli interventi in cui, pur non essendovi una demolizione e ricostruzione, vi sia l’obbligo di procedere alla verifica dello stato legittimo dell’immobile e, dunque, sia necessario ottenere una vera e propria autorizzazione all’intervento, rendendo di fatto impossibile qualificare quest’ultimo quale semplice “manutenzione straordinaria”.

Si pensi al caso in cui sia necessario per l’intervento (diverso dalla demolizione e ricostruzione) un PdC o una SCIA alternativa al PdC. In tale ipotesi la presentazione della CILAS non avrebbe senza alcuna funzione logico-giuridica, in quanto non consente di realizzare l’intervento sul piano amministrativo-edilizio (essendo necessario un vero e proprio “titolo”) e costringe il contribuente alla produzione di documentazione aggiuntiva, in spregio alle predette logiche di semplificazione. Peraltro, l’orientamento degli Sportelli unici per l’edilizia comunali e suggerito dall’ANCI in tali casi, consistente nella contestuale presentazione di una SCIA e di una CILA-S, costituirebbe una mera prassi operativa (peraltro mai confermata dal Fisco).

Va poi ricordato che il comma 13-quater stabilisce che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. In sostanza, viene garantito il superbonus anche a quegli immobili in uno stato non legittimo, ferme restando le eventuali relative conseguenze amministrative e penali.

Alla luce di quanto sopra, nell’ipotesi di intervento (diverso dalla demolizione e ricostruzione) per il quale sia necessario un PdC o una SCIA alternativa al PdC non dovrebbe esservi decadenza dal superbonus per la carenza della CILA-S (si veda “Superbonus al 90% sulle spese 2023 per SCIA post 4 agosto 2021 senza aggancio di CILAS” del 23 agosto 2023). Se sono ammessi all’agevolazione i fabbricati in situazione di irregolarità edilizia dovrebbero essere ammessi, al sussistere di tutte le condizioni ma in assenza della sola CILAS, anche quegli immobili il cui stato legittimo sia stato verificato per obbligo di legge a seguito della presentazione, ad esempio, di una SCIA alternativa al PdC.

Conclusivamente:
– se la CILAS costituisce titolo edilizio (es. manutenzione straordinaria), la sua mancata presentazione è causa di decadenza dal superbonus, in quanto si starebbe realizzando un intervento in assenza di titolo;
– se la CILAS non costituisce titolo edilizio in quanto il procedimento autorizzatorio è rappresentato, ad esempio, da un PdC o da una SCIA alternativa al PdC, la sua mancata presentazione non dovrebbe essere causa di decadenza dal superbonus, avendo in questo caso natura esclusivamente formale (in tal senso art. 119 comma 5-bis del DL 34/2020).

A conclusioni diverse deve giungersi ai fini della disciplina transitoria di cui all’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 per mantenere l’aliquota del 110% (anziché del 90%) sulle spese sostenute nel 2023 da condomìni, persone fisiche ed enti del Terzo settore; secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2023 (§ 1.1.1), infatti, la mancata presentazione della CILAS nei termini di legge non consentirebbe al contribuente di accedere alle predette deroghe, a prescindere dalla circostanza che i lavori richiedano un titolo edilizio diverso.

Inoltre, la CILA-S risulterebbe dirimente anche ai fini della possibilità di continuare ad applicare le opzioni di cessione credito/sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020 a seguito delle modifiche apportate dal DL 11/2023 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27/2023, § 2.2 e risposta a interrogazione parlamentare 13 settembre 2023 n. 5-01307).

Fonte: Eutekne INFO

Cristoforo FLORIO

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