Entro il 30 settembre 2023 occorre perfezionare il ravvedimento operoso speciale, disciplinato dall’art. 1 commi 174 e ss. della L. 197/2022.

Si tratta nei fatti di una forma di ravvedimento operoso più conveniente rispetto al ravvedimento ordinario, sostanzialmente, per due ragioni:
– le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo, e non da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo a seconda di quando ci si ravvede (l’infedele dichiarazione o l’irregolare fatturazione, sanzionate nel minimo in misura pari al 90%, diventano quindi del 5%);
– il pagamento può avvenire al massimo in 8 rate.
Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (tipicamente la presentazione della dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Rientrano nel ravvedimento operoso speciale le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.
Trattasi quindi di tutte le annualità accertabili sino all’anno 2021, violazioni commesse nel modello REDDITI 2022, IRAP 2022 e IVA 2022 (per fare l’esempio più semplice, la deduzione di costi non inerenti/inesistenti o la mancata dichiarazione di ricavi/compensi).

Grazie al chiarimento contenuto nel DL 34/2023, è ora pacifico che:
– sono ravvedibili le violazioni prodromiche alla dichiarazione (omessa/infedele fatturazione, indebita detrazione IVA), fermo che per ciascuna violazione occorre pagare una sanzione ridotta a 1/18;
– sono ravvedibili i redditi esteri non dichiarati (per i quali la sanzione del 90% da infedele dichiarazione è aumentata del terzo), sebbene siano connessi alla mancata compilazione del quadro RW che non rientra nel ravvedimento speciale ma solo in quello ordinario;
– non sono ravvedibili le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, come gli omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate (per tali violazioni rimane possibile il ravvedimento ordinario);
– non sono ravvedibili le omesse dichiarazioni, per le quali vale lo sbarramento dei 90 giorni.

Esemplificando, se il contribuente ha omesso di indicare ricavi nel modello REDDITI 2021 (anno 2020), ci sono presumibilmente 4 violazioni da sanare:
– l’infedele dichiarazione dei redditi al 5%;
– l’infedele dichiarazione IRAP al 5%;
– l’infedele dichiarazione IVA al 5% e l’omessa fatturazione sempre al 5% (l’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97 prevede una sanzione minima del 90% per le omesse fatturazioni).

Secondo la prassi degli uffici ci sarebbe anche un tardivo versamento dell’IVA periodica che rientrerebbe nel ravvedimento ordinario, sebbene tale conclusione sia a nostro avviso errata (l’omessa fatturazione assorbe il versamento dell’IVA che ovviamente non è stata pagata in occasione della liquidazione periodica).

Volendo essere rigorosi, ci sono poi due sanzioni che non beneficiano del ravvedimento speciale, non essendo propriamente “riguardanti le dichiarazioni”, ovvero l’irregolare contabilità (art. 9 del DLgs. 471/97, minimo 1.000 euro ammesso che si ritenga integrata tale violazione) e l’infedele modello ISA (art. 9-bis comma 16 del DL 50/2017, minimo 250 euro).

Per queste due sanzioni occorrerà applicare la riduzione a 1/7 da ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97 e indicare i codici tributo ordinari.
Comunque si tratta di violazioni distinte da quelle dichiarative che se non sanate non pregiudicano il ravvedimento speciale.
Possono beneficiare del ravvedimento speciale anche le indebite deduzioni dal reddito e le indebite detrazioni di imposta, suscettibili di emergere dal controllo formale (circ. Agenzia delle Entrate 20 marzo 2023 n. 6 § 4.1). Anche in questo caso bisogna presentare la dichiarazione integrativa ma la sanzione da ridurre a 1/18 è quella del 30% ex art. 13 del DLgs. 471/97.

Gli interessi legali vanno calcolati pro rata temporis da quando le imposte avrebbero dovuto essere pagate (di norma si guarda alla data del saldo e non degli acconti) al giorno in cui vengono pagate incluso.

Relativamente ai codici tributo, sono stati istituiti, per le sole sanzioni, dalla ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6. Per le imposte e gli interessi legali vanno utilizzati i codici ordinari.

È possibile la compensazione nel modello F24 (circ. Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023 n. 2).
La prima delle 8 rate va pagata entro il 30 settembre, mentre le altre hanno come scadenza:
– il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 e il 20 dicembre 2023;
– il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
Le rate sono maggiorate degli interessi al 2% annuo.

Nella seguente tabella riassumiamo le principali caratteristiche.

Ambito applicativoViolazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021 su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
Riduzione sanzioni1/18 del minimo
TerminiRimozione della violazione e pagamento entro il 30 settembre 2023
Cause ostativeNotifica dell’atto impositivo o della comunicazione bonaria (per il controllo formale da art. 36-ter)
Versamenti rateali8 rate di pari importo (rate successive alla prima maggiorate degli interessi al 2% annuo)
Effetti penaliCausa di non punibilità o attenuante
Cumulo giuridico e continuazioneNon possono essere applicati
EsclusioniOmessa dichiarazione
Quadro RW
Violazioni formali (può esserci l’apposita definizione, con termine per pagare la prima rata o tutte le somme entro il 31 ottobre 2023)
Omessi versamenti/violazioni scaturenti da liquidazione automatica

Fonte: Eutekne INFO

Alfio CISSELLO

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