Dovranno essere utilizzati i codici tributo “6983”, “6984”, “6985”, “6986” e “6987” per poter usufruire del tax credit energia ex artt. 1 e 2 del DL 144/2022. Sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 54 di ieri ed entro la data del 31 marzo 2023 dovranno essere utilizzati in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Si ricorda che gli artt. 1 e 2 del DL 23 settembre 2022 n. 144 hanno introdotto misure agevolative al fine di compensare parzialmente, ad alcune condizioni, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 (si veda “Tax credit energia e gas da usare entro il 31 marzo 2023” del 27 settembre 2022.

L’art. 1 comma 1 prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al DM 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

L’art. 1 comma 2 prevede invece il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.

L’art. 1 comma 3 prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del MISE 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

Ancora, l’art. 1 comma 4 prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’art. 5 del DL 17/2022, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

Infine, l’art. 2 comma 1 prevede il riconoscimento a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022. Il successivo comma 2 riconosce il contributo di cui al comma 1 anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
In questo caso è stato istituito il codice tributo “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa

In sede di compilazione del modello F24, tali codici sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Fonte: Eutekne INFO

REDAZIONE

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