La materia dei compensi degli amministratori è periodicamente oggetto di pronunce da parte della Cassazione che confermano la delicatezza della materia e la necessità di non trascurare aspetti apparentemente formali, almeno per le società a ristretta base proprietaria prive di situazioni conflittuali.
Con la sentenza n. 24562 dello scorso 9 agosto la Cassazione si è espressa sulla mancata deducibilità del compenso dell’amministratore di una srl in ragione dell’assenza di una preventiva delibera assembleare.
Secondo la società ricorrente, la sentenza della C.T. Reg. era errata in quanto:
–
la delibera di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea
totalitaria si sarebbe specificatamente pronunciata sul compenso
dell’amministratore;
– trattandosi di srl, a seguito della riforma del diritto societario, non sarebbe stata necessaria la specifica delibera assembleare.
La
sentenza in commento risolve la questione richiamando solo alcuni dei
precedenti sulla materia, con una precisazione che tuttavia non sembra
priva di interesse.
Partendo dal secondo punto (mancanza di obbligo della delibera assembleare per la srl) la decisione appare un po’ pilatesca nel senso che si limita ad osservare come in un precedente riferito ad una fattispecie post riforma (Cass. n. 8210/2017) la Suprema Corte non avesse preso posizione e si fosse limitata a ribadire la tesi tradizionale in base alla quale è necessaria una specifica delibera assembleare.
A ben vedere, con l’ordinanza n. 38757/2021 i giudici della Suprema Corte hanno affrontato la questione, ritenendo che l’obbligo di cui all’art. 2389 del c.c. abbia natura generale e inderogabile e pertanto sia applicabile anche alle srl.
Tale precedente viene tuttavia ignorato, ritenendo di condividere quanto specificato in un precedente intervento (Cass. n. 28668/2018), nel quale si era affermato che anche dopo la riforma del diritto societario l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori di srl non è sufficiente a configurare la delibera richiesta dall’art. 2389 c.c.
I giudici aggiungono – e questo è il passaggio interessante – che “il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce”.
Nel caso di specie, era stato verificato nel giudizio di merito che la delibera assembleare di approvazione del bilancio non aveva discusso del compenso dell’amministratore, ma aveva semplicemente approvato un bilancio che conteneva il relativo costo, non risultando quindi sufficiente a sanare il difetto di specifica deliberazione sul compenso dell’amministratore.
È bene sottolineare che in altre pronunce, anche recenti, la Cassazione ha affermato che la delibera assembleare deve essere preventiva in quanto è funzionale alla certezza del costo (Cass. n. 7329/2021), e “ove alla chiusura dell’esercizio di competenza non sia ancora possibile quantificare l’importo dovuto a fronte della prestazione ricevuta, la deduzione dal reddito potrà essere differita al successivo esercizio in cui l’ammontare del costo venga ad essere esattamente definito” (Cass. n. 21953/2015).
Considerato che il collegio si pone “in continuità con l’orientamento tradizionale”, la precisazione sembra avere portata prettamente civilistica e sembra difficile considerarla un’apertura rispetto alla possibilità di sanare fiscalmente la mancata deliberazione dei compensi, consentendo la deducibilità degli stessi nel periodo d’imposta precedente. Forse può tornare utile in sede contenziosa, mentre dal punto di vista della prassi operativa appare opportuno attenersi all’impostazione più rigorosa, provvedendo alla preventiva deliberazione deicompensi da parte del l’assemblea.
Sempre che non si tratti di amministratori investiti di particolari cariche per i quali il compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
Fonte: Eutekne INFO
Alessandro COTTO