A decorrere dall’approvazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai contribuenti sarà consentito effettuare versamenti unitari tramite modello F24, secondo la disciplina di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali. Questo è quanto previsto dall’art. 3-bis del DL 73/2022, introdotto in sede di conversione in legge.

Il modello F24 consente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti. Tale modalità di versamento permette di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di razionalizzare i sistemi di pagamento.

Ai sensi degli artt. 17 e 28 del DLgs. 241/97, il regime dei versamenti unificati e dell’eventuale compensazione riguarda, in particolare:
– le imposte sui redditi e le relative addizionali;
– le ritenute alla fonte;
– l’IRAP;
– l’IVA;
– le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA;
– la tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registi;
– l’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;
– l’imposta sugli intrattenimenti;
– il canone RAI per uso privato, non addebitato nella bolletta dell’energia elettrica;
– le entrate tributarie ed extratributarie di competenza dei Monopoli di Stato;
– i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS: dipendenti (esclusi, di regola, i lavoratori domestici); artigiani e commercianti; lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e altri soggetti iscritti alla gestione separata ex L. 335/95; lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (gestione ex ENPALS); lavoratori autonomi in agricoltura; pescatori autonomi, ecc.;
– i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI);
– i premi INAIL;
– il diritto annuale alle Camere di Commercio;
– alcuni tributi locali;
– a decorrere dal 1° gennaio 2020, le tasse sulle concessioni governative e le tasse scolastiche.

Il comma 2 lett. h-ter) dell’art. 17 del DLgs. 471/97 prevede la possibilità di estendere il sistema dei versamenti unificati e della compensazione, mediante il modello F24, ad altre entrate, individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.

In applicazione di tale disposizione normativa, il sistema del versamento unificato è stato progressivamente esteso nel tempo ad altre imposte, quali:
– numerosi tributi indiretti, tramite l’emanazione del DM 8 novembre 2011 e di diversi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, con i quali sono stati definiti i termini e le modalità operative dell’estensione dell’utilizzo del modello F24;
– il pagamento delle somme dovute in relazione ai diritti relativi ai titoli della proprietà industriale (DM 22 marzo 2013, DM 3 ottobre 2014 e provvedimento Agenzia delle Entrate 20 novembre 2014);
– il versamento delle entrate da demanio marittimo, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (DM 19 novembre 2015 e provvedimento Agenzia delle Entrate 14 settembre 2016 n. 141699);
– il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo (DM 27 giugno 2017).

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare l’elenco dei tributi e contributi che si possono pagare tramite il modello F24.
L’art. 3-bis del DL 73/2022 estende l’applicazione della disciplina a tutti i tributi, affidando ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze il compito di elencare e disciplinare le tipologie di versamento che possono essere pagate con il modello F24, non già ricomprese nel medesimo decreto legislativo: la nuova disposizione sarà pertanto applicabile dalla data di entrate in vigore del suddetto decreto.

Fonte: Eutekne INFO

Carlotta Anna Maria GHIO

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