L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato ieri, nella sezione del sito dedicata ai “bonus prodotti energetici”, le risposte alle domande più frequenti (FAQ), in prossimità del termine del 16 marzo previsto per la comunicazione dei crediti maturati nel 2022 (si veda “Ultimi giorni per la comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022” del 9 marzo 2023).
Tali FAQ sono attualmente costituite soltanto da due domande-risposte, la prima delle quali era stata rilasciata ad aprile 2022 (si veda “Tax credit per l’acquisto di energia e gas naturale compensabili anche prima della fine del trimestre” del 12 aprile 2022).

La nuova questione posta, denominata “FAQ del 10 marzo 2023”, è la seguente: “Per conto dei miei assistiti, ho inviato alcune comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 44905 del 16 febbraio 2023 e n. 56785 del 1° marzo 2023. Due di queste sono state scartate: una perché il codice ATECO dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito e l’altra perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022. Cosa devo fare per inviare le comunicazioni affinché non vengano nuovamente scartate?”

L’Agenzia delle Entrate rileva che se lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, è legata a determinati motivi, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per beneficiare delle agevolazioni, può essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1 marzo 2023 n. 56785.

Tale possibilità è legata al fatto che lo scarto sia dovuto a una delle seguenti motivazioni:
– la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
– l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
– il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia.

Secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia, la comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario.

In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.
La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.

Viene altresì rilevato che le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.

Reinvio per errori di compilazione entro il 21 marzo

L’Agenzia rileva inoltre che se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia, entro il 21 marzo 2023.

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

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