Nel modello REDDITI 2023 il prospetto dell’ACE è nuovamente modificato rispetto al passato. Nel prospetto vengono riepilogati i dati:
– della “super ACE” di cui all’art. 19 comma 2 ss. del DL 73/2021 (a ciò è dedicato il rigo RS112A, che però dovrebbe essere compilato in casi meno ricorrenti);
– dell’ACE “ordinaria” di cui all’art. 1 del DL 201/2011 (a ciò è dedicato il rigo RS113).

Sono, inoltre, aggiunte apposite caselle per segnalare la posizione delle società che intendono utilizzare il rendimento nozionale complessivo in misura tale che l’IRES corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da crediti d’imposta, ritenute, acconti ecc.
Prendendo ad esempio il caso delle società di capitali, il rigo RS112A, riferito alla “super ACE” (calcolata con il coefficiente agevolato del 15% per il solo 2021) e modificato rispetto ai modelli REDDITI 2022, è in sostanza dedicato a tre finalità:
– evidenziare il credito spettante, se riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate dopo il termine di presentazione della dichiarazione riferita al 2021;
– evidenziare gli utilizzi del credito già esposto nella dichiarazione riferita al 2021;
– dichiarare il credito già utilizzato, nel momento in cui lo stesso debba essere riversato, in tutto o in parte, per effetto di riduzioni della base ACE nel 2022 causate da distribuzioni ai soci.

Con riferimento al primo punto, a norma del provv. Agenzia delle Entrate n. 238235/2021, la comunicazione preventiva che doveva essere inviata all’Agenzia da parte delle società che intendevano sfruttare la “super ACE” sotto forma di credito d’imposta doveva essere presentata dal 20 novembre 2021 e sino (per i soggetti “solari”) al 30 novembre 2022. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate comunicava il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.

Nel rigo RS112A, colonna 7, è evidenziato il credito riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2022 SC e non indicato in tale modello. Potrebbe trattarsi, ad esempio, del credito derivante da una “comunicazione ACE” presentata il 28 novembre 2022, con riconoscimento del credito avvenuto il 15 dicembre 2022.
Nel rigo RS112A, colonne 8 e seguenti, sono evidenziati gli utilizzi dell’eventuale credito residuo riportato dalla precedente dichiarazione REDDITI 2022 SC.

Nel rigo RS112A, colonna 6, da ultimo, viene indicato il credito d’imposta da riversare ai sensi dell’art. 19 comma 4 del DL 73/2021 nel momento in cui vi siano riduzioni del Patrimonio netto nel 2022. La norma opera solo a seguito di riduzioni per cause diverse dalle perdite di bilancio (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci), ed è “disattivata” se tali riduzioni sono compensate da nuovi incrementi (conferimenti dei soci o accantonamenti di utili a riserva).

Il rigo RS113 vede, nel modello REDDITI 2023 SC, il “riaccorpamento” dell’ACE innovativa e dell’ACE ordinaria. Di fatto, gli incrementi del 2021, agevolati con il coefficiente del 15%, sono riunificati a quelli pregressi (e a quelli del 2022) e sono agevolati con il coefficiente ordinario dell’1,3%. L’ammontare detassato è, quindi, determinato applicando alla “base ACE” (ovvero alla differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio, nel limite del Patrimonio netto) un coefficiente di remunerazione pari all’1,3%, il quale riguarda indistintamente:
– gli incrementi rilevati sino al 2020;
– gli incrementi rilevati nel 2021 (agevolati in tale annualità con il coefficiente maggiorato del 15%);
– gli incrementi rilevati nel 2022.

Ulteriore novità riguarda il riversamento della “super ACE” fruita sotto forma di riduzione dell’imponibile. Nel rigo RS113, colonna 16, viene infatti indicato l’importo del reddito detassato nel 2021 con la “super ACE” da riprendere in aumento ai sensi dell’art. 19 comma 5 del DL 73/2021 nel momento in cui nel 2022 si siano registrate riduzioni della base ACE.

Secondo tale norma, se la variazione in aumento del capitale proprio del 2022 risulta inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il reddito complessivo è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio rilevata tra le due annualità.
Il rigo RS113, colonna 17, di nuova istituzione, evidenzia poi il reddito “riversato” attribuito al dichiarante per trasparenza dalla società di persone (o dalla società di capitali trasparente) partecipata.

Per ciò che concerne l’utilizzo parziale dell’ACE, nel principio di diritto 23 marzo 2021 n. 7 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, in presenza di crediti di imposta, di perdite e di eccedenze ACE, si possono utilizzare prioritariamente le perdite e i crediti d’imposta rispetto all’ACE, potendosi così azzerare l’imponibile e riportare a nuovo le eccedenze ACE non trasferite al gruppo per incapienza. Il principio vale anche per le società che non optano per la tassazione consolidata (si veda anche la risposta n. 391/2022).

A tal fine, la nuova casella “Art. 84, c. 1, TUIR – RS113” è barrata se la società intende utilizzare il rendimento nozionale in misura tale che l’IRES corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da crediti d’imposta, ritenute, acconti ecc.

Fonte: Eutekne INFO

Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

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