Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 71 della L. n. 190/2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti dal contribuente sono superiori a 100.000 euro; la fuoriuscita immediata, applicabile a partire dal periodo di imposta 2023, è stata oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, diffusi con la circolare n. 32/2023 (si veda “Per la decadenza dal forfetario si guarda all’incasso, non alla fattura” del 6 dicembre).

La disciplina applicabile alle imposte dirette deve essere coordinata con la disciplina IVA, tenuto conto del fatto che il superamento della soglia di 100.000 euro causa la fuoriuscita dal regime forfetario e l’applicazione della tassazione ordinaria:
– per l’intero periodo di imposta, ai fini delle imposte dirette;
– a partire dall’operazione oltre soglia, ai fini IVA.

Tale aspetto ha riflessi, ad esempio, sulla determinazione del costo dei beni, che dovrà essere effettuata tenendo conto di eventuali rettifiche della detrazione IVA, operate per effetto del superamento del limite in esame; il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario comporta infatti la possibilità di rettifica dell’IVA sugli acquisti di beni ammortizzabili (al ricorrere di determinate condizioni) e di beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che porta alla fuoriuscita immediata dal regime forfetario.

Il costo dei beni ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo o di impresa dovrà quindi essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in applicazione del regime forfetario), ma successivamente rettificabile per effetto della fuoriuscita dal regime in corso d’anno; secondo l’Agenzia delle Entrate, l’eventuale mancata rettifica dell’IVA non ha effetti sulla determinazione del reddito, tenuto conto del fatto che in tal caso l’indetraibilità IVA non deriva da “cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente”. In altre parole, l’IVA non detratta a causa della mancata rettifica non può in ogni caso essere considerata un costo ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a IRPEF.

Ipotizzando, ad esempio, la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento del limite di 100.000 euro il 1° ottobre 2023, il costo dei beni deve essere determinato:
– al netto dell’IVA rettificabile per la quota dei beni invenduti in magazzino alla data del 1° ottobre 2023;
– al lordo dell’IVA corrisposta al fornitore per la quota di beni acquistati e venduti entro il 30 settembre 2023;
– al netto dell’IVA per i beni acquistati a partire dal 1° ottobre 2023.

La fuoriuscita dal regime forfetario in corso d’anno, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria IRPEF sull’intero periodo d’imposta, porta con sé anche l’obbligo di assolvimento di diversi adempimenti.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il superamento del limite di 100.000 euro comporta l’istituzione dei registri e delle scritture contabili previsti dal titolo II del DPR 600/73; le operazioni dovranno essere annotate:
– con le modalità e i termini fissati dal citato titolo, se effettuate a decorrere dal momento in cui la soglia in esame è stata superata;
– entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, se effettuate dall’inizio del periodo di imposta e anteriormente al superamento della soglia.
Le operazioni che determinano il superamento del limite e quelle successive sono inoltre soggette agli ulteriori obblighi ordinariamente previsti.

L’applicazione della tassazione IRPEF ordinaria per l’intero periodo di imposta ha effetti anche sui versamenti; in particolare:
– le imposte a saldo relative all’anno in cui è stato superato il limite di 100.000 euro dovranno essere determinate nella relativa dichiarazione annuale, applicando le norme del TUIR in materia di reddito di lavoro autonomo o reddito d’impresa, e versate entro il termine ordinariamente previsto;
– gli acconti dovranno essere determinati e versati con le modalità ordinarie (metodo storico o metodo previsionale), utilizzando i codici tributo “coerenti con le modalità di determinazione del reddito adottate”.

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il soggetto fuoriuscito in corso d’anno dal regime forfetario adotta il metodo storico, gli acconti devono essere determinati con le modalità di calcolo proprie del forfetario, e versati con i relativi codici tributo; l’imposta dovrà essere poi determinata con le ordinarie regole IRPEF, versando a saldo quanto effettivamente dovuto.

La disciplina sopra descritta ha effetti anche in relazione a operazioni già effettuate nel corso del 2023; tenuto conto del fatto che i relativi chiarimenti sono stati diffusi il 5 dicembre, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli uffici valuteranno caso per caso la non applicabilità delle sanzioni su comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione della circolare n. 32/2023.

Fonte: Eutekne INFO

Alberto GIRINELLI

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