Il Titolo II della bozza di schema di DLgs. in materia di procedimento accertativo, attuativo dell’art. 17 della L. 111/2023, è dedicato alla disciplina del nuovo concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni.
Attraverso tale istituto, si punta a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e a favorire l’adempimento spontaneo. In particolare, mediante il concordato preventivo sarà possibile fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente e Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP (il nuovo istituto non ha effetti sulla disciplina IVA).

Stando alla bozza, il ricorso al concordato è incentivato sia dalla possibilità di determinare in anticipo le imposte che dovranno essere versate in futuro e dall’esclusione dagli accertamenti ex art. 39 del DPR 600/73, sia dal fatto che, per espressa disposizione normativa, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza impiegheranno la maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.

La procedura di concordato preventivo biennale disegnata dallo schema di DLgs. viene avviata con la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo di ciascun anno (entro il mese di aprile, per il primo anno di applicazione), di appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Il contribuente interessato dovrà comunicare i dati richiesti entro il decimo giorno precedente il termine di scadenza del versamento a saldo delle imposte dirette.

La proposta di concordato preventivo verrà formulata dall’Agenzia delle Entrate entro i successivi 5 giorni e il contribuente potrà accettarla entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, ossia generalmente entro il 30 giugno (oppure entro il mese di luglio, per il primo anno di applicazione del concordato). Tale termine appare perentorio e a pena di decadenza, tenendo conto del fatto che, secondo quanto previsto dalla bozza di DLgs., l’adesione al concordato non può beneficiare della remissione in bonis.

La proposta di concordato verrà elaborata dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto dei dati comunicati dal singolo contribuente e utilizzando una specifica metodologia creata con le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, tenendo conto delle specifiche attività economiche, degli andamenti economici e dei mercati e anche attraverso processi decisionali automatizzati.

Stando alla bozza di DLgs. disponibile potrebbero accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali si applicano gli ISA (con punteggio di affidabilità pari almeno a 8 e senza debiti tributari o con debiti inferiori a 5.000 euro) e i contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014).
La disciplina dell’istituto, pur mantenendo i medesimi principi e le medesime finalità, varia a seconda della tipologia di contribuente; i requisiti specifici e le cause di esclusione applicabili ai soggetti ISA, ad esempio, sono diversi da quelli applicabili ai contribuenti “forfetari” (per questi ultimi, poi, parrebbero assenti ulteriori obblighi comunicativi in ordine ai dati da utilizzare per l’elaborazione della proposta).

Il contribuente che accetterà la proposta sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato; in linea generale, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno ai fini redditi, IRAP e previdenziali.

Nel caso in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si faccia riferimento al possesso di requisiti reddituali, sarà necessario tenere conto del reddito effettivo, e non di quello concordato; parimenti, il reddito effettivo rileverà anche ai fini della determinazione dell’ISEE del contribuente in concordato preventivo biennale.
In ogni caso, anche nei periodi di imposta oggetto di concordato i contribuenti saranno tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati ISA (ove dovuta).

La bozza di DLgs. disciplina nei dettagli l’istituto del concordato preventivo biennale, ma nulla dice in merito alla sua effettiva entrata in vigore, se non genericamente disponendo lo slittamento di alcuni termini per il primo anno di applicazione; si tenga inoltre conto del fatto che la disciplina non sarà completa, al momento di entrata in vigore del DLgs. in esame.
Per la piena applicabilità del concordato preventivo biennale sarà infatti necessario attendere l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (con cui verranno individuate le modalità e i dati da comunicare telematicamente da parte del contribuente), un decreto del MEF (con cui verrà predisposta la metodologia di calcolo dei redditi concordati) e di un eventuale parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Fonte: Eutekne INFO

Alberto GIRINELLI

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