Il Consiglio dei Ministri riunitosi nella giornata di ieri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di DLgs. in materia di accertamento e di concordato preventivo biennale; il testo passa ora all’esame delle Camere, in vista dell’approvazione definitiva.

I contenuti principali del DLgs., riassunti in un comunicato stampa, non sembrano discostarsi da quanto previsto dalla bozza circolata, con alcune importanti novità riguardanti, in particolare, il termine entro cui il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato.

Come rilevato anche dal CNDCEC in una nota diffusa ieri, il termine fissato dalla bozza (il quinto giorno precedente alla scadenza del termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi) avrebbe potuto creare difficoltà di gestione a contribuenti e professionisti; secondo quanto riportato dal comunicato stampa del CdM, i contribuenti potranno aderire alla proposta di concordato entro il più ampio termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Passando all’esame della platea dei potenziali beneficiari del nuovo istituto, è possibile osservare che la legge di delega fiscale n. 111/2023 individua, come contribuenti interessati, i “soggetti di minore dimensione”. Il relativo DLgs. attuativo riprende tale concetto con l’art. 6, rubricato “Finalità”, che consente l’accesso al nuovo istituto ai “contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato”.

I citati interventi normativi attualmente non contengono una definizione esplicita di “contribuente minore”; il perimetro di applicazione del nuovo istituto può essere individuato indirettamente, sulla base della struttura del concordato preventivo biennale prevista dallo schema di DLgs.

Dall’analisi delle disposizioni in commento emerge che il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti: i soggetti per i quali si applicano gli ISA (con affidabilità fiscale alta) e i contribuenti forfetari di cui alla L. 190/2014. Può trattarsi quindi di imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del TUIR, società di capitali ed enti commerciali.

La caratteristica di “contribuente minore” ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale non discenderebbe puramente dal rispetto di limiti reddituali, realizzandosi per esclusione; in altre parole, i soggetti a cui non sono applicabili né gli ISA, né il regime forfetario non sono considerati “contribuenti minori” e, pertanto, non possono beneficiare del nuovo istituto.

Si consideri, tuttavia, che la disciplina del concordato preventivo è subordinata all’adozione di ulteriori interventi normativi (in particolare, un decreto del MEF e un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate); di conseguenza, non si esclude che in futuro potranno esserci nuove o più specifiche indicazioni in merito alla platea dei soggetti interessati.

In ogni caso, l’accesso è attualmente condizionato dal rispetto di ulteriori requisiti; in particolare, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
– deve aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8, sulla base dei dati comunicati mediante il modello ISA, anche attraverso l’integrazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili; tale condizione non si applica ai contribuenti forfetari;
– non deve avere debiti tributari; a parziale deroga di tale condizione, l’accesso è consentito se entro il termine per l’accettazione della proposta il contribuente ha estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati (i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici).

L’accesso al concordato non è inoltre applicabile dai soggetti che, pur rispettando le citate condizioni, non hanno adempiuto all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato; del pari, non possono accedere al nuovo istituto i contribuenti condannati per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

I contribuenti forfetari, infine, non possono accedere al concordato se hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

I soggetti ISA dovranno in ogni caso adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, e all’obbligo di comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli ISA; i contribuenti forfetari continueranno ad essere soggetti agli obblighi propri del regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014.

Fonte: Eutekne INFO

Alberto GIRINELLI

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