Il DLgs. 13/2024, che introduce, tra l’altro, il concordato preventivo biennale, è in vigore da ieri, dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024 al termine di un iter, non sempre lineare, durato diversi mesi.

In linea generale, la disciplina del nuovo istituto disegnata dal Titolo II del DLgs. 13/2014 solleva alcune questioni di non immediata risoluzione.
Si pensi, ad esempio, al fatto che, pur essendo le fattispecie che impediscono al contribuente (soggetto ISA o in regime forfetario) l’accesso al concordato o ne provocano l’uscita anticipata o la decadenza retroattiva puntualmente disciplinate, non si rilevano disposizioni esplicite per regolare i casi in cui, in costanza di concordato, venga meno il requisito soggettivo richiesto in capo al contribuente al momento dell’accesso.

L’analisi in merito deve essere necessariamente effettuata separatamente con riguardo alle due tipologie di soggetti interessati dall’applicazione del concordato preventivo biennale, tenendo conto delle peculiarità proprie delle singole categorie.
Si pensi, ad esempio, al caso di un contribuente che:
– nel periodo di imposta 2023 è soggetto e applica gli ISA;
– nel 2024 accetta la proposta dell’Agenzia delle Entrate e accede al concordato preventivo per il biennio 2024-2025;
– nel 2024 (e/o nel 2025) non applica gli ISA per superamento dei limiti di ricavi (pari a 5.164.569 euro).

Da una lettura complessiva delle relative disposizioni, è possibile osservare che il requisito di applicazione degli ISA è sicuramente rilevante ai fini dell’accesso; secondo l’art. 10 comma 1 del DLgs. 13/2024, infatti, i contribuenti “che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale [..] accedono al concordato preventivo biennale”.
Come già illustrato su Eutekne.info (si veda “I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023 rimangono fuori dal concordato” del 19 febbraio 2024), tale condizione dovrebbe sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello di accesso al concordato (in questo caso, il 2023), ma non è esplicitamente richiesta relativamente ai periodi di efficacia del nuovo istituto (2024-2025).

Inoltre, se si escludono le fattispecie che portano alla cessazione del concordato, tra le cause di esclusione e decadenza individuate dal DLgs. 13/2024 non figura l’emersione di cause di esclusione ISA in capo al contribuente che ha avuto correttamente accesso al concordato preventivo biennale.

Atteso che l’applicazione degli ISA ai fini dell’accesso al concordato sembra legata all’esigenza in capo all’Agenzia delle Entrate di disporre di un’adeguata base di dati per elaborare la proposta, sembrerebbe che l’emersione di cause di esclusione ISA non abbia effetti sull’applicazione del concordato, a condizione che avvenga in costanza di regime; tale circostanza sarà tuttavia rilevante ai fini dell’adesione al concordato per il biennio successivo.

Riprendendo l’esempio illustrato in precedenza, il contribuente soggetto ISA nel 2023 che accede al concordato per i periodi d’imposta 2024-2025 e che nel 2025 non applica gli ISA per superamento dei limiti di ricavi o compensi non potrà, infatti, accedere al concordato per il biennio 2026-2027.

Le conseguenze derivanti dal superamento dei limiti collegati alla permanenza nel regime forfetario in corso di concordato preventivo biennale sono meno lineari, rispetto a quanto sostenuto sopra relativamente ai soggetti ISA.
Si pensi, ad esempio, al contribuente in regime forfetario che nel 2024 accede al concordato preventivo e percepisce ricavi o compensi superiori a 85.000 euro, ma non a 100.000 euro. In tal caso, il superamento del limite non ha effetti sul concordato 2024 e determina la disapplicazione del regime forfetario a partire dal 2025. Secondo quanto previsto dall’art. 30 del DLgs. 13/2024, infatti, eventuali maggiori redditi “ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi”.

Per le medesime ragioni anche il superamento in corso d’anno del limite di 100.000 euro, che causa la fuoriuscita immediata dal regime forfetario, non parrebbe avere effetti sul concordato 2024. Tuttavia, non è attualmente chiaro se le imposte dovranno essere calcolate sul reddito concordato applicando le aliquote del regime forfetario oppure le aliquote marginali IRPEF, tenuto conto del fatto che il superamento del limite di 100.000 euro provoca la disapplicazione del regime forfetario per tutto il 2024.

Dal punto di vista degli adempimenti IVA conseguenti alla disapplicazione immediata del regime forfetario, non dovrebbero presentarsi particolari problematiche, non avendo il concordato preventivo nessun effetto relativamente a tale imposta; di conseguenza, al superamento del limite di 100.000 euro, restano confermati gli adempimenti IVA ordinari, a prescindere dall’applicazione o meno del concordato preventivo biennale.

FONTE: Eutekne Info

Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

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