L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, introdotto dall’art. 1 commi da 78 a 84 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), potrebbe essere l’occasione per consentire alle imprese di allineare le giacenze contabili e fiscali a quelle effettivamente presenti in azienda.
Ad oggi, tuttavia, non sono stati ancora forniti chiarimenti sugli aspetti più operativi né da parte dell’Agenzia delle Entrate, né – per quanto concerne i connessi riflessi contabili – da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità.
Chi vuole valutare l’impatto della regolarizzazione non può fare altro, al momento, che guardare a precedenti disposizioni di analogo contenuto.
In primo luogo, alle indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze nell’ambito della C.M. 1° giugno 2000 n. 115, a commento delle disposizioni contenute nell’art. 7 commi 9-14 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 (c.d. Finanziaria 2000), sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella legge di bilancio 2024. Altre utili indicazioni si possono peraltro ritrovare anche nell’ambito di documenti di prassi, per lo più datati, a commento di provvedimenti attraverso i quali, a seguito dell’adesione del contribuente a condoni, era consentita l’iscrizione di attività in precedenza omesse dal bilancio.
Guardando, ad esempio, al caso dell’incremento delle rimanenze di magazzino, alcuni chiarimenti si possono rinvenire al § 4.2 della C.M. n. 115/2000.
In tal caso, viene dapprima ricordato che l’iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse, mentre non è consentita l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati, in quanto ciò rappresenterebbe una mera rivalutazione. La circolare ricorda inoltre che “il valore di iscrizione dei beni in precedenza omessi è determinato secondo i criteri indicati nell’art. 59 del TUIR (oggi art. 92, ndr.) e nel rispetto delle regole dettate dall’art. 2426 del codice civile”.
L’indicazione fornita non risolve tuttavia vari aspetti pratici quali, ad esempio, l’esatta collocazione delle giacenze inserite nell’ambito della preesistente stratificazione del magazzino, nonché la corretta valorizzazione di quantità che potrebbero essersi accumulate in vari anni, anche lontani nel tempo, delle quali si potrebbe non disporre della relativa documentazione amministrativa e fiscale ormai prescritta e non più conservata in azienda.
Potrebbero in tal caso aiutare le imprese e gli operatori interessati alla regolarizzazione delle giacenze le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria in precedenti occasioni.
Tra queste è possibile richiamare quanto previsto dal § 9.5 della circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2003 n. 12, la quale, con riferimento all’iscrizione di attività in precedenza omesse dal bilancio, precisa che “l’iscrizione delle attività deve avvenire nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio.
Di conseguenza, per quanto concerne i valori ai quali devono essere iscritte le nuove attività, si applicano le regole previste dall’art. 2426 del codice civile”. Si tratta, a ben vedere, di considerazioni in linea con quelle contenute nella C.M. n. 115/2000.
Ancor più puntuali, con riferimento all’incremento delle giacenze di magazzino, sono invece le indicazioni contenute al § 2.3 della C.M. 9 maggio 1992 n. 12, anch’essa a commento di sanatorie che consentivano l’iscrizione di attività in precedenza omesse.
In tal caso, si precisa che “i beni di cui agli artt. 59 (oggi art. 92, ndr.) e 61 del Tuir devono ritenersi iscritti per un importo pari al relativo prezzo di acquisto, quale risulta da idonea documentazione, ovvero, qualora si tratti di beni facenti parte di una categoria omogenea già inventariata, devono ritenersi iscritti per un importo pari al prodotto della loro quantità per il valore unitario medio quale emerge dalla valutazione effettuata dalle quantità inventariate al termine del periodo di imposta precedente”.
Sulla base di tali considerazioni, ove confermate dall’Agenzia delle Entrate, le quantità aggiunte potrebbero pertanto essere valorizzate – fermo il rispetto dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c. – come segue:
– in caso di assenza di una apposita categoria omogenea, al relativo prezzo di acquisto, quale risultante da idonea documentazione, ovvero,
– qualora si tratti di beni facenti parte di una categoria omogenea già inventariata, sulla base del valore unitario medio quale emerge dalla valutazione effettuata dalle quantità inventariate al termine del periodo di imposta precedente.
FONTE: Eutekne Info
Alessandro SAVOIA