La neutralità fiscale della fusione ai fini delle imposte sul reddito implica, tra le altre cose, che il cambio delle partecipazioni possedute nella società che viene fusa o incorporata, con le partecipazioni nella società risultante o incorporante, non determini per i soci della società fusa o incorporata il realizzo delle partecipazioni che possedevano, ante fusione, in detta società.
La sola cosa che si verifica, dal punto di vista dei soci della società fusa o incorporata, è la traslazione, sulle partecipazioni ricevute in cambio nella società risultante o incorporante, del costo che ante fusione era fiscalmente riconosciuto in relazione alle partecipazioni nella società fusa o incorporata.

Quanto precede risulta espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 172 del TUIR, il quale tuttavia specifica che esula dalla predetta neutralità fiscale l’eventuale conguaglio in denaro.
Nel caso di conguaglio in denaro, dunque, il costo fiscale, riconosciuto in capo al socio, delle partecipazioni nella società fusa o incorporata si trasla sulle partecipazioni ricevute in cambio nella società risultante o incorporante, ma l’intero importo del conguaglio ricevuto costituisce reddito imponibile per il socio ai sensi “dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87” (art. 172 comma 3 del TUIR).

Le condizioni per l’applicazione degli artt. 58 e 87 del TUIR ricorrono quando il socio possiede la partecipazione nella società fusa o incorporata quale bene relativo all’impresa.
Conseguentemente, nel caso di “socio impresa”, il conguaglio in denaro concorre a formarne il reddito d’impresa:
– per l’intero ammontare, se relativamente alla partecipazione posseduta nella società fusa o incorporata non sussistono i “requisiti pex” dell’art. 87 del TUIR;
– nella misura ridotta prevista dall’art. 58 (nel caso di “socio impresa individuale o società di persone”) o dall’art. 87 (nel caso di “socio impresa società di capitali o ente commerciale”), se relativamente alla partecipazione posseduta nella società fusa o incorporata sussistono i “requisiti pex” dell’art. 87 del TUIR.

Diversamente, per il “socio privato” il conguaglio in denaro costituisce un reddito di capitale assoggettato a tassazione mediante applicazione di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%.

Giova sottolineare che la previsione della natura realizzativa, dal punto di vista fiscale, dell’eventuale conguaglio previsto in relazione al cambio delle partecipazioni possedute nella società fusa o incorporata, non significa che l’eventuale previsione di un conguaglio possa essere collegata alla volontà dei soci delle società partecipanti alla fusione di prevedere un rapporto di cambio tale da fare in modo che alcuni soci della società fusa o incorporata abbiano, post fusione, una partecipazione nella società risultante o incorporante sensibilmente inferiore a quella che sarebbe spettata loro sulla base della ponderazione del rapporto tra i valori economici dei sottostanti patrimoni.

Il conguaglio, nell’ambito delle operazioni di fusioni, è consentito solo nell’ottica di agevolare un “aggiustamento” del rapporto di cambio delle azioni o quote e non è invece consentito che sia utilizzato quale strumento corrispettivo del realizzo parziale della partecipazione ante fusione dei soci delle società fuse o incorporate.
Lo stesso codice civile, all’art. 2501-bis comma 2 (e, con riguardo alle fusioni transfrontaliere, il DLgs. 19/2023 all’art. 19 comma 3) prevede espressamente che, nell’ambito delle fusioni, in ogni caso il conguaglio in denaro non possa eccedere il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate e, in caso di mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

Pertanto, nel caso in cui la volontà dei soci della società risultante o incorporante e delle società fuse o incorporate sia che, post fusione, i pesi partecipativi dei singoli soci divergano in modo significativo da quelli che andrebbero attribuiti a ciascuno sulla base del rapporto di concambio (aggiustabile con un conguaglio in denaro, ma entro i limiti quantitativi anzidetti), tale obiettivo deve essere attuato mediante compravendite di partecipazioni e/o sottoscrizioni di aumenti di capitale sociale a monte o a valle dell’operazione di fusione e non già snaturando sul piano giuridico l’operazione di fusione con la previsione di conguagli in denaro aventi finalità di corrispettivo del realizzo parziale delle partecipazioni.

FONTE: Eutekne Info

Enrico ZANETTI

CONDIVIDI