Dal 12 gennaio 2025, non è più obbligatorio indicare la provvigione spettante al mediatore negli atti di compravendita immobiliare. L’indicazione della spesa sostenuta per l’attività di mediazione può essere facoltativamente sostituita dall’indicazione del numero della fattura e dalla dichiarazione di “corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta”.
L’art. 22 della L. 203/2024 (c.d. collegato “Lavoro”), infatti, ha modificato l’art. 35 comma 22 del DL 223/2006, il quale, in un’ottica di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nel settore delle compravendite immobiliari, pone a carico degli stipulanti una serie di obblighi dichiarativi circa il corrispettivo della cessione e l’eventuale coinvolgimento di un mediatore nella conclusione dell’affare.

Quanto al primo profilo, il citato art. 35 comma 22 continua a stabilire che all’atto di cessione di un bene immobile, anche quando il trasferimento sia assoggettato a IVA, le parti devono rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000, con l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.

La portata modificativa del collegato Lavoro si coglie, invece, nella seconda parte della norma in discorso, la quale reca l’elenco degli ulteriori dati che le parti sono tenute a indicare, in sede di rogito, con le medesime modalità.
Al riguardo, restano invariate le prescrizioni di cui all’art. 35 comma 22 lett. a), b) e c) del DL 223/2006 concernenti, rispettivamente, l’obbligo per ciascuna delle parti di dichiarare:
– se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
– il codice fiscale o la partita IVA del mediatore;
– il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società.

A quanto sopra, la previgente formulazione della successiva lett. d), aggiungeva il dovere di indicare l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione e le analitiche modalità di pagamento della stessa. Proprio su questa lettera si innesta l’intervento riformatore dell’art. 22 della L. 203/2024, il quale ha introdotto la facoltà per le parti di indicare, in alternativa all’ammontare della spesa sostenuta, soltanto il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta. Resta, però, ferma la necessità di dichiarare le analitiche modalità di pagamento delle spese derivanti dalla mediazione.

La nuova disposizione ha il pregio di garantire – sia pure sulla base di una libera scelta riservata alle parti – una miglior tutela della riservatezza del professionista in merito all’ammontare delle provvigioni percepite e, di conseguenza, una migliore gestione delle trattative.

Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell’art. 35 comma 22.1 del DL 223/2006, la violazione degli obblighi dichiarativi sinora descritti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.
Infine, ai fini dell’imposta di registro, l’omessa, incompleta o mendace indicazione delle informazioni richieste dal precedente comma 22 determina l’assoggettabilità dei beni trasferiti a rettifica di valore ai sensi dell’art. 52 comma 1 del DPR 131/1986.

Quest’ultima norma stabilisce che l’ufficio competente, se ritiene che gli immobili oggetto della cessione hanno un valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede, con lo stesso atto, alla rettifica, nonché alla liquidazione della maggiore imposta unitamente agli interessi e alle sanzioni.

FONTE: Eutekne Info

Carmela NOVELLA

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