L’Amministrazione finanziaria consente solo di non indicare l’importo del contributo

Con riferimento ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate deve essere compilato il prospetto aiuti di Stato di cui al quadro RS, potendo non indicare soltanto l’importo degli stessi. Questo è quanto si desume dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in riferimento ai contributi a fondo perduto disciplinati dall’art. 25 del DL 34/2020, dall’art. 59 del DL 104/2020, dall’art. 1 del DL 137/2020, dall’art. 2 del DL 149/2020 e dall’art. 2 del DL 172/2020, per i quali sono previsti specifici codici aiuti di Stato.

Secondo l’Amministrazione finanziaria (risposta ai Garanti dei contribuenti del 22 luglio 2021) l’indicazione dell’importo dei predetti contributi a fondo perduto nei quadri reddituali rappresenterebbe un ausilio per i contribuenti poiché, in presenza di tali importi, nei software di compilazione messi a disposizione dall’Agenzia viene attivato in via automatica il prospetto degli aiuti di Stato, riducendo così il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel prospetto le informazioni sopra descritte.
Ciononostante, l’Agenzia rileva che la mancata indicazione dell’importo dei contributi a fondo perduto percepiti nei quadri reddituali, non arrecando alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio).

In tal caso, continua l’Agenzia, il software di compilazione non segnalerà ai contribuenti l’obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato e, pertanto, sarà cura degli stessi prestare la dovuta attenzione per compilare tale prospetto al fine di riportare le informazioni relative ai contributi percepiti e consentire all’Agenzia la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti (RNA).

Pertanto, se i contributi possono non essere indicati nei quadri reddituali (ferma restando la necessità di operare la neutralizzazione fiscale del contributo con l’apposita variazione in diminuzione nel quadro RF), è invece prevista la compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli specifici codici aiuto previsti nella tabella contenuta nelle istruzioni ai modelli REDDITI 2021.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti:
– codice 20, per il contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” (art. 25 del DL 34/2020);
– codice 22, per il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59 del DL 104/2020);
– codice 23, per il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive (art. 1 del DL 137/2020);
– codice 27, per il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020 (art. 2 del DL 149/2020, confluito, in sede di conversione del DL “Ristori”, nell’art. 1-bis del DL 137/2020);
– codice 28, per il contributo a fondo perduto destinato all’attività dei servizi di ristorazione (art. 2 del DL 172/2020).

Come chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate e confermato dalle specifiche tecniche, per i suddetti contributi non è comunque richiesta l’indicazione dell’importo dell’aiuto nel rigo RS401. Viene infatti affermato che “il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l’indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell’importo dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile”.
Dovranno tuttavia essere fornite le altre informazioni richieste nel prospetto aiuti di Stato.

Rileva la data di erogazione del contributo

Le FAQ dell’Agenzia hanno inoltre precisato che per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti, occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.
Ciò in deroga a quanto previsto in linea generale per la compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato, per cui le istruzioni ai modelli REDDITI stabiliscono che “il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione” e “anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo”.

Regole a parte sono invece previste per i contributi e le indennità detassate a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020, che non dovranno essere indicati nel quadro RS; in pratica, non dovrà essere utilizzato il codice aiuto “24”.

Fonte: Eutekne info

Pamela ALBERTI

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