L’Agenzia delle Entrate affronta il tema della dichiarazione con il solo frontespizio
Con la circ. 22 settembre 2021 n. 11, l’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha fornito chiarimenti sulla definizione dei ruoli introdotta con l’art. 4 commi 4-10 del DL 41/2021, il quale ha previsto che siano automaticamente annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per un importo residuo di 5.000 euro al 23 marzo 2021. Lo stralcio è circoscritto ai ruoli intestati a soggetti (persone fisiche e altri soggetti giuridici) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro.
Utili sono i chiarimenti relativi a tale requisito, in considerazione del fatto che il contribuente che intenda pagare le rate residue per la rottamazione e lo stralcio degli omessi versamenti, senza considerare i ruoli che rientrano nell’annullamento automatico disciplinato dall’art. 4 commi 4-10 del DL 41/2021, deve essere certo della sussistenza del requisito e deve verificarlo in autonomia. Infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che permette di ipotizzare quali ruoli rientrano nello stralcio, ma non viene verificato il requisito reddituale.
Ne consegue che eventuali errori di valutazione commessi dal debitore/intestatario del ruolo da una parte mettono a rischio l’intera rottamazione/saldo e stralcio, se il debitore ha un reddito superiore a 30.000 euro. D’altra parte, l’art. 4 comma 5 del DL 41/2021 stabilisce che pagamenti di ruoli che rientrano nell’ambito applicativo dell’annullamento non verranno rimborsati.
In relazione al requisito reddituale viene chiarito che, per le persone fisiche, occorre considerare il reddito complessivo determinato sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite di esercizio. Inoltre, in ragione del fatto che lo stralcio dei ruoli ha una finalità agevolativa, determinando la riduzione dei debiti del contribuente, la verifica reddituale deve essere parametrata al “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” (richiamato nella circ. Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 7); considerando però che l’art. 4 del DL 41/2021 individua il reddito a cui riferirsi come il reddito imponibile si deve avere riguardo al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili.
Pertanto, per le persone fisiche, il limite reddituale di 30.000 euro deve essere determinato sommando al reddito imponibile “anziché al reddito complessivo – i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del citato regime forfetario [si tratta del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ndr]. Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE proprio in virtù di detto richiamo al reddito imponibile”.
Viene, poi, chiarito che il limite reddituale sarà determinato sulla base delle Certificazioni Uniche 2020 e delle dichiarazioni 730 e REDDITI PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021 e che non verranno prese in considerazione le dichiarazioni presentate solo con il frontespizio o solo con alcuni quadri, come ad esempio il quadro RM, relativo ai redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva o il quadro RT, relativo alle plusvalenze di natura finanziaria o ancora il quadro RW.
Il significato dell’affermazione secondo cui le dichiarazioni “incomplete” “non vengono prese in considerazione” non è univoco. Resta il dubbio se ciò significhi che l’incompletezza della dichiarazione (intendendosi per tale la dichiarazione presentata con il solo frontespizio, ai nostri fini equiparabile alla dichiarazione omessa) abbia come conseguenza il mancato raggiungimento del requisito reddituale e, quindi, l’inapplicabilità dello stralcio, oppure che in tale situazione il ruolo venga automaticamente annullato. Sarebbe, pertanto, opportuno un chiarimento ulteriore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Rileva, comunque, considerare che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “in assenza di un modello dichiarativo valido” si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche e che, ad esempio, nel caso dei redditi di lavoro autonomo, in tale situazione “si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le CU valide presentate per il soggetto percipiente; il reddito da lavoro autonomo viene calcolato sommando gli importi riportati nel punto 8 della parte Certificazione lavoro autonomo”.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene chiarito il riferimento temporale per l’individuazione del requisito reddituale, precisando che verrà determinato sulla base del modello di dichiarazione “nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019”. Chiarimento utile per le società con periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare. Analogo principio vale per le società sottoposte a procedure concorsuali, nel caso in cui abbiano presentato una dichiarazione ultrannuale.
Infine, viene chiarito che il limite reddituale per le società che hanno optato per il regime del consolidato viene determinato sulla base del modello RSC presentato dal soggetto che partecipa al consolidato.
Fonte: Eutekne info
Caterina MONTELEONE