La convenienza del regime del ravvedimento 2019-2023 per coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026 non è uguale per tutte le situazioni in quanto occorre considerare, tra l’altro, l’intreccio delle proroghe e delle riduzioni dei termini di accertamento, caso per caso.

Innanzitutto, partendo dal presupposto che il regime del ravvedimento sia possibile solo per i soggetti ISA in CPB 2025-2026, bisogna considerare la proroga dei termini di accertamento prevista dall’art. 12-ter comma 17 secondo periodo del DL 84/2025, secondo cui i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026.

Assumendo l’avvenuta presentazione della dichiarazione, il 31 dicembre 2025 sono scaduti i termini di accertamento:
– relativi al periodo 2019 (nessuna riduzione applicabile);
– relativi al periodo 2020 (con la riduzione di un anno per il regime premiale ISA);
– relativi al periodo 2021 (con la riduzione di due anni per la tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 del DLgs. 127/2015).
Tuttavia, per i soggetti in CPB 2025-2026, i termini di accertamento per le predette annualità sono differiti al 31 dicembre 2026.

Per quanto sopra, un soggetto in CPB 2025-2026 senza benefici in ordine alla riduzione dei termini di accertamento avrebbe interesse alla sanatoria per tutte le annualità.
Un soggetto in CPB 2025-2026 con voto ISA almeno pari a 8 per tutte le annualità 2019-2023, che beneficia della riduzione del termine di accertamento di un anno riconosciuta dal regime premiale ISA, avrebbe interesse alla sanatoria per tutte le annualità con esclusione del 2019 in quanto, proprio in funzione del regime premiale ISA, il termine di accertamento è scaduto il 31 dicembre 2024. Per l’annualità 2020 il termine ordinario è stato prorogato al 31 dicembre 2026 in ragione dell’adesione al CPB.

Un soggetto in CPB 2025-2026, che beneficia dell’anticipazione di due anni del termine di accertamento legato alla fatturazione elettronica e all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 127/2015, avrebbe interesse alla sanatoria per le annualità 2021, 2022 e 2023 in quanto, proprio in funzione della riduzione predetta, il termine di accertamento per il 2019 è scaduto il 31 dicembre 2023 e quello per il 2020 è scaduto il 31 dicembre 2024. Per l’annualità 2021 il termine ordinario è stato prorogato al 31 dicembre 2026 in ragione dell’adesione al CPB.
Per un riepilogo delle varie casistiche, si veda la tabella in calce.

Ciò detto, occorre anche considerare che il ricorso al regime del ravvedimento per alcune annualità determina la proroga del termine di accertamento per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 al 31 dicembre 2028. Per l’annualità 2023 il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento è fissato al 31 dicembre 2029 per cui questa annualità non è contemplata tra quelle oggetto di proroga. Per i contribuenti che aderiscono al CPB 2025-2026 e al regime del ravvedimento per il 2023, i termini di accertamento scadono:
– il 31 dicembre 2029, in via ordinaria;
– il 31 dicembre 2028, con la riduzione del regime premiale ISA;
– il 31 dicembre 2027, con la riduzione ex art. 3 del DLgs. 127/2015 (in senso confermativo si era espressa una risposta resa dall’Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza dello scorso 5 febbraio).

La proroga del termine va coordinata con le limitazioni al potere di accertamento che l’adesione al regime del ravvedimento riconosce.
Per gli anni in cui si aderisce al regime del ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate non può effettuare le rettifiche:
– di cui all’art. 39 del DPR 600/73; si tratta, in particolare, degli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri relativi al reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte dirette;
– di cui all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72; si tratta degli accertamenti analitici-induttivi ai fini IVA.
La copertura opera “eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11” (art. 12-ter comma 13 del DL 84/2025).

Questo beneficio permane purché non si verifichino le condizioni elencate all’art. 12-ter comma 13 del DL 84/2025, tra cui sono contemplate le fattispecie che determinano la decadenza del CPB 2025-2026 oppure ritardi nel versamento delle singole rate che fanno venir meno il piano di rateazione e, di conseguenza, la sanatoria. Laddove si verificassero questi eventi, il regime del ravvedimento verrebbe meno e gli accertamenti sopra indicati tornerebbero ad essere attivabili, entro il maggior termine del 31 dicembre 2028.

Concordato preventivo biennale 2025-2026 + Regime del ravvedimento 2019-2023
AnnoTermine originarioTermine con CPBTermine con regime
del ravvedimento

2019
31 dicembre 202531 dicembre 2026 prorogato31 dicembre 2028 prorogato
31 dicembre 2024 (regime premiale ISA)Termine già decadutoTermine già decaduto
31 dicembre 2023 (regime ex art. 3 del DLgs. 127/2015)Termine già decadutoTermine già decaduto

2020
31 dicembre 202631 dicembre 202631 dicembre 2028 prorogato
31 dicembre 2025 (regime premiale ISA)31 dicembre 2026 prorogato31 dicembre 2028 prorogato
31 dicembre 2024 (regime ex art. 3 del DLgs. 127/2015)Termine già decadutoTermine già decaduto

2021
31 dicembre 202731 dicembre 202731 dicembre 2028 prorogato
31 dicembre 2026 (regime premiale ISA)31 dicembre 202631 dicembre 2028 prorogato
31 dicembre 2025 (regime ex art. 3 del DLgs. 127/2015)31 dicembre 2026 prorogato31 dicembre 2028 prorogato

2022
31 dicembre 202831 dicembre 202831 dicembre 2028
31 dicembre 2027 (regime premiale ISA)31 dicembre 202731 dicembre 2028 prorogato
31 dicembre 2026 (regime ex art. 3 del DLgs. 127/2015)31 dicembre 202631 dicembre 2028 prorogato

2023
31 dicembre 202931 dicembre 202931 dicembre 2029
31 dicembre 2028 (regime premiale ISA)31 dicembre 202831 dicembre 2028
31 dicembre 2027 (regime ex art. 3 del DLgs. 127/2015)31 dicembre 202731 dicembre 2027

Fonte: Eutekne Info

Alberto Girinelli e Paola Rivetti

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